| (Elenco nazionale dei gestori).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'elenco
dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione
delle case da gioco.
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2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritte
società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio
nazionale, anche con partecipazione di capitale di soggetti
appartenenti ad altri Stati europei.
3. Nell'elenco di cui al comma 1 non possono essere
iscritti i proprietari degli immobili, in qualsiasi forma
detenuti, eventualmente destinati all'attività di casa da
gioco.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro delle finanze, sono stabiliti le modalità e i
requisiti per l'iscrizione all'elenco, nonché i casi di
cancellazione dal medesimo.
5. Per l'iscrizione all'elenco delle società per azioni o
in accomandita per azioni o a responsabilità illimitata, le
azioni o quote delle società stesse devono essere nominative.
Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote a titolo oneroso
o gratuito, o qualsiasi visione, devono essere preventivamente
autorizzati dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Analogamente si provvede per la costituzione di
pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
6. Ai soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 1 del
presente articolo si applica l'articolo 10 delle legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
7. Non possono essere iscritti all'elenco di cui al comma
1 i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla
conduzione di case da gioco nell'Unione europea o in altri
Stati esteri.
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