| (Elenco nazionale dei croupier).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'elenco
nazionale degli impiegati tecnici della casa da gioco, di
seguito denominati "croupier".
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il
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Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della
categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i
requisiti e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al
comma 1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni di
croupier sono definiti attraverso un apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di
articolazione aziendale, da stipulare fra le associazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore.
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