| (Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui alla
legge 1^ aprile 1981, n. 121, è istituita, con decreto del
Ministro dell'interno, la Direzione centrale per il controllo
degli ippodromi e delle case da gioco.
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria
e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case
da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Ai fini dei controlli di cui al comma 2, nonché
dell'esercizio dell'azione penale, contro il gioco d'azzardo
clandestino, la Direzione centrale di cui al comma 1
avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2,
svolge i seguenti compiti:
a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il
gioco d'azzardo autorizzato e i locali in cui sono fabbricate,
vendute e distribuite le attrezzature per il gioco,
sequestrando e asportando attrezzature e documenti per fini di
indagine e di accertamento;
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b) verifica per conto degli organi preposti alla
tenuta dell'elenco di cui all'articolo 4, le qualifiche e le
qualità morali di tutti i soci e gli amministratori delle
società richiedenti l'iscrizione all'elenco medesimo;
c) tiene sotto osservazione e controllo, anche dal
punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori
delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i
soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta,
nella gestione di casa da gioco, nell'attività di scommessa,
negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti
il gioco d'azzardo.
4. Le notizie sui frequentatori di case da gioco comunque
acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo
non possono in alcun modo essere utilizzate a fini fiscali nei
confronti dei frequentatori stessi.
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