| 1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal
seguente: "Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero
quando sussistano particolari caratteristiche geometriche
della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a
condizione che sia garantita una zona adeguata per la
circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o
impedita capacità motoria".
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