| 1. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
" 1. Per gli adeguamenti conseguenti alle
disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 è fissato il termine
del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentite le
occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente
esistenti".
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