Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65286
DDL5517-0002
Progetto di legge Camera n. 5517 - testo presentato - (DDL13-5517)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5517. TESTIPDL
...C5517.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5517 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Con circolari l'Istituto della
  Banca d'Italia ha comunicato alle banche disposizioni
  concernenti gli istituti che svolgono attività di raccolta del
  risparmio e di erogazione di finanziamenti; in base a quanto
  disposto dalla Banca centrale gli istituti di risparmio e di
  finanziamento diversi dalle banche devono procedere alla
  dismissione della racconta entro il 31 dicembre 1998.  La Banca
  d'Italia denuncia l'attività illegittima di questi istituti
  dichiarando che gli stessi raccolgono il risparmio ed
  esercitano il credito in violazione delle disposizioni dettate
  dagli articoli 10, 11 e 131 del testo unico delle leggi in
  materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo
  1^ settembre 1993, n. 385, che riserva, tutelando penalmente,
  tali attività a favore delle banche.  In tale contesto le
  associazioni denominate "casse peote" dovranno, secondo le
  disposizioni impartite dalla Banca d'Italia, cessare la loro
  attività entro il 31 dicembre 1998.
     Le "casse peote", operanti da tempo immemorabile nel
  territorio della nostra regione, frutto della cultura dei
  veneti basata su valori quali il risparmio, l'oculatezza nelle
  spese e, non da ultima, la solidarietà sociale, si sono
  radicate via via anche nei centri minori sostituendosi
  all'attività delle grosse istituzioni finanziarie interessate
  a ben altri capitali.  Queste libere associazioni sono servite
  a finalizzare in maniera mirabile il tipico risparmio delle
 
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  nostre genti, passato dal tipico  soto el pajon  ad una
  forma più evoluta indirizzata a soddisfare esigenze sociali.
  La cassa peota è stata ed è tuttora per la gente veneta un
  preciso punto di riferimento nell'economia delle comunità
  locali, basata sulla conoscenza diretta e personale dei soci e
  delle persone che ricorrono ad essa, patrimonio esclusivo ed
  indissolubile della cultura veneta imperniata in consuetudini
  secolari, ovvero su regole non scritte accettate e condivise
  da tutti.
     Ora questo patrimonio di civiltà e di cultura rischia di
  essere spazzato via da norme emanate in modo frettoloso e
  dettate più dall'emergenza di arginare pochi fenomeni
  illeciti, che nulla hanno in comune con le "casse peote", più
  che su una conoscenza della realtà locale dove operano
  migliaia di associazioni pulite con scopi altamente
  meritori.
     La presente proposta di legge intende salvaguardare
  l'esistenza delle casse peote estendendo la deroga prevista
  dal comma 4 dell'articolo 11 del citato testo unico emanato
  con decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, anche alle
  associazioni organizzate secondo consuetudine e senza fini di
  lucro che svolgono esclusivamente attività di raccolta del
  risparmio presso i propri soci destinandolo ai fini sociali e
  solidaristici tra gli appartenenti alla stessa comunità
  locale.
     Siamo convinti che solo una più attenta previsione
  normativa possa essere la soluzione idonea per garantire la
  continuità dell'attività di queste associazioni nel rispetto
  dei limiti imposti dalla legge.
 
DATA=981216 FASCID=DDL13-5517 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5517 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=551700 00 FASCIDC=13DDL5517 SORTNAV=0551700 000 00000 ZZDDLC5517 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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