| 1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 11
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, è
inserita la seguente:
"a-bis) presso soci delle associazioni senza fini
di lucro, denominate "case peote", nelle regioni dove tali
associazioni esistono secondo la consuetudine e sono iscritte
in un apposito registro regionale;".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, è inserito il
seguente:
"3- bis. Per gli organismi previsti dalla
lettera a-bis) del comma 3 il CICR, d'intesa con le
regioni interessate, determina altresì le modalità di tenuta
del registro regionale delle casse peote".
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