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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65289
DDL5518-0002
Progetto di legge Camera n. 5518 - testo presentato - (DDL13-5518)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5518. TESTIPDL
...C5518.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5518 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il tema dell'esercizio del
  diritto di sciopero, garantito dall'articolo 40 della
  Costituzione, e del suo contemperamento con il godimento dei
  diritti della persona costituzionalmente tutelati, è al centro
  di un dibattito sviluppatosi in seno alla società civile e ai
  suoi referenti istituzionali, in quanto coinvolge un delicato
  equilibrio tra diritti fondamentali spettanti a categorie di
  lavoratori e alla generalità dei cittadini.  Esso, sia pure
  limitatamente ai servizi pubblici essenziali, è stato
  disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 che, allo scopo di
  garantire la salvaguardia dei diversi valori costituzionali
  coinvolti, prevede, tra l'altro, l'istituzione di una
  Commissione di garanzia costituita in modo da assicurare la
  sua indipendenza ed imparzialità d'azione.
     La concreta applicazione, dal 1990 ad oggi, della legge n.
  146 del 1990, ne ha manifestato, tuttavia, alcuni limiti,
  evidenziando l'opportunità di procedere ad un rafforzamento
  delle misure previste allo scopo di assicurare una migliore
  tutela alle esigenze collettive coinvolte.
     La presente proposta di legge, che interviene a modificare
  alcune norme della legge n. 146 del 1990, all'articolo 1
  prevede che i soggetti che promuovono lo sciopero ne diano
  comunicazione, nei termini di preavviso già stabiliti dalla
  medesima legge n. 146 del 1990, al Presidente del Consiglio
  dei ministri, se il conflitto ha rilevanza nazionale o
  interregionale, ovvero al prefetto o al corrispondente organo
  nelle regioni a statuto speciale e contestualmente alla
  Commissione di garanzia; tale comunicazione è finalizzata
  all'esperimento del tentativo di conciliazione disciplinato
  dall'articolo 4 della proposta di legge.
 
                               Pag. 2
 
     L'articolo 2 contiene una nuova disciplina delle sanzioni
  applicabili nelle ipotesi di violazioni delle disposizioni
  legislative, prevedendo importi e categorie diverse di
  sanzioni a seconda che il soggetto attivo si identifichi con
  il lavoratore, con le organizzazioni o con i comitati di
  lavoratori, con i preposti al settore o con le amministrazioni
  o con le imprese erogatrici di servizi.  La novità di maggiore
  rilievo è costituita dall'attribuzione in capo alla
  Commissione del potere di irrogare la sanzione prevista,
  nonché dalla sostituzione con sanzioni pecuniarie
  amministrative delle diverse categorie di sanzioni in
  precedenza contemplate.
     Nelle ipotesi di violazioni commesse dai preposti al
  settore è stato attribuito alla Commissione anche il potere di
  disporre la pubblicazione del provvedimento con cui è irrogata
  la sanzione amministrativa: il ricorso alla sanzione
  accessoria, in tale ipotesi, è giustificato dalla frequenza
  delle violazioni degli obblighi di comunicazione attualmente
  riscontrata.
     L'articolo 3 della presente proposta di legge riguarda gli
  obblighi di informazione e sostituisce completamente
  l'articolo 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146.  La nuova
  disposizione stabilisce che le amministrazioni e le imprese
  erogatrici di servizi siano tenute a comunicare
  tempestivamente alla Commissione di vigilanza i nominativi dei
  lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata
  dello stesso ed ogni altro elemento richiesto dalla
  Commissione: la disposizione è finalizzata a consentire
  l'esercizio del nuovo potere sanzionatorio dell'organo di
  garanzia.
     L'articolo 4 sostituisce l'articolo 8 della legge 12
  giugno 1990, n. 146, che riguarda la composizione dei
  conflitti.  Si tratta di un intervento particolarmente
  significativo ed utile per la prevenzione.  Qualora sia stato
  dato preavviso di un'astensione collettiva nei servizi
  pubblici essenziali è previsto, innanzitutto, un tentativo
  obbligatorio di conciliazione.  Al tentativo di conciliazione
  possono assistere uno o più rappresentanti della Commissione
  di cui all'articolo 12 della legge n. 146 del 1990, allo scopo
  di acquisire direttamente elementi di valutazione.
     Il comma 2 del nuovo articolo 8 della legge n. 146 del
  1990 stabilisce che l'organo che attua il tentativo di
  conciliazione, qualora ravvisi la possibilità di una
  composizione del conflitto, possa, con ordinanza motivata,
  differire l'astensione collettiva dal lavoro per un periodo
  non superiore a cinque giorni.  Il differimento può essere
  disposto anche per assicurare la presenza al tentativo di
  conciliazione dei soggetti che promuovono l'astensione
  collettiva, con ciò scoraggiando eventuali atteggiamenti
  dilatori.  L'ordinanza di precettazione già prevista dalla
  legge n. 146 del 1990 è quindi riservata all'ipotesi che il
  tentativo di conciliazione abbia esito negativo ed esista un
  fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai
  diritti della persona costituzionalmente garantiti.  Prima
  dell'emanazione dell'ordinanza deve essere sentita la
  Commissione di garanzia, oltre alle autorità già individuate
  dal testo vigente.  La finalità dell'ordinanza di precettazione
  rimane quella di garantire le prestazioni indispensabili per
  contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
  godimento dei diritti della persona costituzionalmente
  garantiti.  La novità è che essa deve conformarsi alla proposta
  formulata dalla Commissione in merito alle prestazioni da
  considerare indispensabili o, in mancanza di questa, alle
  misure individuate dalle parti ai sensi del comma 2
  dell'articolo 2 della legge n. 146 del 1990.  Rispetto alla
  legislazione vigente si prevede, inoltre, che l'ordinanza
  possa differire l'azione per evitarne la concomitanza con
  astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi
  pubblici essenziali del medesimo settore.
     Si ritiene opportuno prevedere un limite temporale entro
  il quale l'ordinanza di precettazione deve essere emanata: non
  meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione
  indicato nel preavviso ovvero di quello risultante dal
  differimento.  In mancanza di preavviso, o nei casi nei quali
  sia stato comunicato oltre i termini, l'ordinanza può essere
  emanata anche successivamente.  Tale limite temporale è diretto
 
                               Pag. 3
 
  ad evitare che la precettazione intervenga tardivamente, cioè
  quando ormai il disagio per gli utenti si è già in parte
  verificato a causa del cosiddetto "effetto annuncio".
     L'articolo 5 della presente proposta di legge,
  intervenendo sugli articoli 12 e 13 della legge n. 146 del
  1990, amplia le funzioni della Commissione di garanzia
  attribuendo ad essa il potere di applicare le sanzioni di cui
  all'articolo 2 della medesima proposta di legge.
  Conseguentemente a tale ampliamento di competenze viene
  stabilito l'aumento a trenta unità del contingente di
  dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche
  posto alle dipendenze della Commissione.
     Viene infine snellita la procedura di valutazione, ad
  opera della Commissione, dell'idoneità delle prestazioni
  individuate dalle parti per garantire il contemperamento
  dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
  diritti della persona costituzionalmente tutelati, attribuendo
  all'organo di garanzia il potere di formulare una propria
  proposta, acquisite le eventuali osservazioni delle parti
  stesse.
 
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