| Onorevoli Colleghi! - Il tema dell'esercizio del
diritto di sciopero, garantito dall'articolo 40 della
Costituzione, e del suo contemperamento con il godimento dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati, è al centro
di un dibattito sviluppatosi in seno alla società civile e ai
suoi referenti istituzionali, in quanto coinvolge un delicato
equilibrio tra diritti fondamentali spettanti a categorie di
lavoratori e alla generalità dei cittadini. Esso, sia pure
limitatamente ai servizi pubblici essenziali, è stato
disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 che, allo scopo di
garantire la salvaguardia dei diversi valori costituzionali
coinvolti, prevede, tra l'altro, l'istituzione di una
Commissione di garanzia costituita in modo da assicurare la
sua indipendenza ed imparzialità d'azione.
La concreta applicazione, dal 1990 ad oggi, della legge n.
146 del 1990, ne ha manifestato, tuttavia, alcuni limiti,
evidenziando l'opportunità di procedere ad un rafforzamento
delle misure previste allo scopo di assicurare una migliore
tutela alle esigenze collettive coinvolte.
La presente proposta di legge, che interviene a modificare
alcune norme della legge n. 146 del 1990, all'articolo 1
prevede che i soggetti che promuovono lo sciopero ne diano
comunicazione, nei termini di preavviso già stabiliti dalla
medesima legge n. 146 del 1990, al Presidente del Consiglio
dei ministri, se il conflitto ha rilevanza nazionale o
interregionale, ovvero al prefetto o al corrispondente organo
nelle regioni a statuto speciale e contestualmente alla
Commissione di garanzia; tale comunicazione è finalizzata
all'esperimento del tentativo di conciliazione disciplinato
dall'articolo 4 della proposta di legge.
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L'articolo 2 contiene una nuova disciplina delle sanzioni
applicabili nelle ipotesi di violazioni delle disposizioni
legislative, prevedendo importi e categorie diverse di
sanzioni a seconda che il soggetto attivo si identifichi con
il lavoratore, con le organizzazioni o con i comitati di
lavoratori, con i preposti al settore o con le amministrazioni
o con le imprese erogatrici di servizi. La novità di maggiore
rilievo è costituita dall'attribuzione in capo alla
Commissione del potere di irrogare la sanzione prevista,
nonché dalla sostituzione con sanzioni pecuniarie
amministrative delle diverse categorie di sanzioni in
precedenza contemplate.
Nelle ipotesi di violazioni commesse dai preposti al
settore è stato attribuito alla Commissione anche il potere di
disporre la pubblicazione del provvedimento con cui è irrogata
la sanzione amministrativa: il ricorso alla sanzione
accessoria, in tale ipotesi, è giustificato dalla frequenza
delle violazioni degli obblighi di comunicazione attualmente
riscontrata.
L'articolo 3 della presente proposta di legge riguarda gli
obblighi di informazione e sostituisce completamente
l'articolo 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146. La nuova
disposizione stabilisce che le amministrazioni e le imprese
erogatrici di servizi siano tenute a comunicare
tempestivamente alla Commissione di vigilanza i nominativi dei
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata
dello stesso ed ogni altro elemento richiesto dalla
Commissione: la disposizione è finalizzata a consentire
l'esercizio del nuovo potere sanzionatorio dell'organo di
garanzia.
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 8 della legge 12
giugno 1990, n. 146, che riguarda la composizione dei
conflitti. Si tratta di un intervento particolarmente
significativo ed utile per la prevenzione. Qualora sia stato
dato preavviso di un'astensione collettiva nei servizi
pubblici essenziali è previsto, innanzitutto, un tentativo
obbligatorio di conciliazione. Al tentativo di conciliazione
possono assistere uno o più rappresentanti della Commissione
di cui all'articolo 12 della legge n. 146 del 1990, allo scopo
di acquisire direttamente elementi di valutazione.
Il comma 2 del nuovo articolo 8 della legge n. 146 del
1990 stabilisce che l'organo che attua il tentativo di
conciliazione, qualora ravvisi la possibilità di una
composizione del conflitto, possa, con ordinanza motivata,
differire l'astensione collettiva dal lavoro per un periodo
non superiore a cinque giorni. Il differimento può essere
disposto anche per assicurare la presenza al tentativo di
conciliazione dei soggetti che promuovono l'astensione
collettiva, con ciò scoraggiando eventuali atteggiamenti
dilatori. L'ordinanza di precettazione già prevista dalla
legge n. 146 del 1990 è quindi riservata all'ipotesi che il
tentativo di conciliazione abbia esito negativo ed esista un
fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai
diritti della persona costituzionalmente garantiti. Prima
dell'emanazione dell'ordinanza deve essere sentita la
Commissione di garanzia, oltre alle autorità già individuate
dal testo vigente. La finalità dell'ordinanza di precettazione
rimane quella di garantire le prestazioni indispensabili per
contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente
garantiti. La novità è che essa deve conformarsi alla proposta
formulata dalla Commissione in merito alle prestazioni da
considerare indispensabili o, in mancanza di questa, alle
misure individuate dalle parti ai sensi del comma 2
dell'articolo 2 della legge n. 146 del 1990. Rispetto alla
legislazione vigente si prevede, inoltre, che l'ordinanza
possa differire l'azione per evitarne la concomitanza con
astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi
pubblici essenziali del medesimo settore.
Si ritiene opportuno prevedere un limite temporale entro
il quale l'ordinanza di precettazione deve essere emanata: non
meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione
indicato nel preavviso ovvero di quello risultante dal
differimento. In mancanza di preavviso, o nei casi nei quali
sia stato comunicato oltre i termini, l'ordinanza può essere
emanata anche successivamente. Tale limite temporale è diretto
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ad evitare che la precettazione intervenga tardivamente, cioè
quando ormai il disagio per gli utenti si è già in parte
verificato a causa del cosiddetto "effetto annuncio".
L'articolo 5 della presente proposta di legge,
intervenendo sugli articoli 12 e 13 della legge n. 146 del
1990, amplia le funzioni della Commissione di garanzia
attribuendo ad essa il potere di applicare le sanzioni di cui
all'articolo 2 della medesima proposta di legge.
Conseguentemente a tale ampliamento di competenze viene
stabilito l'aumento a trenta unità del contingente di
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche
posto alle dipendenze della Commissione.
Viene infine snellita la procedura di valutazione, ad
opera della Commissione, dell'idoneità delle prestazioni
individuate dalle parti per garantire il contemperamento
dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati, attribuendo
all'organo di garanzia il potere di formulare una propria
proposta, acquisite le eventuali osservazioni delle parti
stesse.
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