| (Preavviso).
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nei medesimi
termini di preavviso, i soggetti che promuovono lo sciopero ne
danno comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale,
ovvero al prefetto o al corrispondente organo nelle regioni a
statuto speciale e, contestualmente, alla Commissione di cui
all'articolo 12".
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