| (Sanzioni).
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge 12 giugno
1990, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in
violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3
dell'articolo 2, o che, richiesti dell'effettuazione delle
prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non
prestino la propria consueta attività, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 50
mila e non superiore a lire 150 mila, irrogata dalla
Commissione di cui all'articolo 12.
2. Le organizzazioni o i comitati dei lavoratori che
proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2
milioni e non superiore a lire 15 milioni, irrogata dalla
Commissione di cui all'articolo 12".
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2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 12 giugno
1990, n. 146, è sostituito dai seguenti:
"4. I preposti al settore nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i
preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati,
degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al
comma 1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni
previste dal comma 2 dell'articolo 2, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire
duecentomila e non superiore a lire un milione, nonché alla
sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un
periodo non superiore a sei mesi irrogate dalla Commissione di
cui all'articolo 12. La medesima Commissione può inoltre
disporre, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre
1981, n. 689, la pubblicazione del provvedimento con cui è
irrogata la sanzione amministrativa.
4-bis. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 6, commi terzo e quarto, 7, 11, 14, 16, primo comma,
18, commi terzo, quarto e quinto, 20, commi primo e secondo,
26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del
presente articolo sono devoluti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria".
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