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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65291
DDL5518-0004
Progetto di legge Camera n. 5518 - testo presentato - (DDL13-5518)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5518. TESTIPDL
...C5518.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5518 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Sanzioni).
     1.  I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge 12 giugno
  1990, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:
     " 1.  I lavoratori che si astengono dal lavoro in
  violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3
  dell'articolo 2, o che, richiesti dell'effettuazione delle
  prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non
  prestino la propria consueta attività, sono puniti con la
  sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 50
  mila e non superiore a lire 150 mila, irrogata dalla
  Commissione di cui all'articolo 12.
       2.  Le organizzazioni o i comitati dei lavoratori che
  proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione
  delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono soggetti alla
  sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2
  milioni e non superiore a lire 15 milioni, irrogata dalla
  Commissione di cui all'articolo 12".
 
                               Pag. 5
 
     2.  Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 12 giugno
  1990, n. 146, è sostituito dai seguenti:
       "4.  I preposti al settore nell'ambito delle
  amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i
  preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati,
  degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al
  comma 1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni
  previste dal comma 2 dell'articolo 2, sono soggetti ad una
  sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire
  duecentomila e non superiore a lire un milione, nonché alla
  sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un
  periodo non superiore a sei mesi irrogate dalla Commissione di
  cui all'articolo 12.  La medesima Commissione può inoltre
  disporre, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre
  1981, n. 689, la pubblicazione del provvedimento con cui è
  irrogata la sanzione amministrativa.
       4-bis.  Si applicano, in quanto compatibili, gli
  articoli 6, commi terzo e quarto, 7, 11, 14, 16, primo comma,
  18, commi terzo, quarto e quinto, 20, commi primo e secondo,
  26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  I proventi
  delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del
  presente articolo sono devoluti all'Istituto nazionale della
  previdenza sociale (INPS), gestione dell'assicurazione
  obbligatoria per la disoccupazione involontaria".
 
DATA=981216 FASCID=DDL13-5518 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5518 TOTPAG=0008 TOTDOC=0007 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=013 PAGFIN=0005 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=551800 00 FASCIDC=13DDL5518 SORTNAV=0551800 000 00000 ZZDDLC5518 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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