| (Obblighi di informazione).
1. L'articolo 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le amministrazioni o le imprese
erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a
comunicare tempestivamente alla Commissione di cui
all'articolo 12 i nominativi dei lavoratori che hanno
partecipato allo sciopero, la durata dello stesso ed ogni
altro elemento richiesto dalla Commissione. In caso di mancata
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comunicazione da parte delle amministrazioni o delle imprese
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 10
milioni".
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