| (Composizione dei conflitti).
1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Entro tre giorni dalla comunicazione
di cui all'articolo 2, comma 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha
rilevanza nazionale o interregionale ovvero il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli
altri casi, convocano le parti per un tentativo di
conciliazione da esaurire nel più breve tempo possibile. Al
tentativo di conciliazione possono assistere uno o più
rappresentanti della Commissione di cui all'articolo 12.
2. L'autorità di cui al comma 1, qualora ravvisi la
possibilità di una composizione del conflitto, può, con
ordinanza motivata, differire l'astensione collettiva dal
lavoro per un periodo non superiore a cinque giorni. Il
differimento può essere altresì disposto allo scopo di
assicurare la presenza al tentativo di conciliazione dei
soggetti che promuovono l'astensione collettiva.
3. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito
negativo ed esista un fondato pericolo di un pregiudizio grave
e imminente ai diritti della persona costituzionalmente
garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi
pubblici essenziali, conseguente alle modalità dell'astensione
collettiva dal lavoro, l'autorità di cui al comma 1, sentiti
la Commissione di cui all'articolo 12 e, qualora il conflitto
abbia rilevanza locale, il presidente della giunta regionale e
i sindaci competenti per territorio, emana ordinanza motivata
diretta a garantire le prestazioni indispensabili per
contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente
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garantiti. A tale fine, l'ordinanza si conforma alla proposta
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ove
formulata, ovvero assicura l'attuazione delle misure
individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.
4. L'ordinanza di cui al comma 3 deve altresì
specificare il periodo di tempo durante il quale i
provvedimenti devono essere osservati dalle parti e, fermo
restando il disposto del comma 2, può anche limitarsi ad
imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la
concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti
altri servizi pubblici del medesimo settore.
5. L'ordinanza di cui al comma 3 è emanata non meno
di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione indicato
nel preavviso ovvero del termine stabilito ai sensi del comma
2. In mancanza di preavviso, ovvero nei casi nei quali lo
stesso sia stato comunicato oltre i termini di cui
all'articolo 2, comma 5, l'ordinanza può essere emanata anche
successivamente.
6. Le ordinanze di cui al presente articolo sono
portate a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da
effettuare, a cura delle autorità che le hanno emanate, alle
amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle
persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati
dalle stesse, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro,
da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa
erogatrice. Delle ordinanze è altresì data notizia mediante la
pubblicazione sugli organi di stampa e la diffusione da parte
delle emittenti radiotelevisive.
7. Le ordinanze di cui al presente articolo possono
essere emanate anche nei confronti di lavoratori autonomi e di
soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione d'opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, pur se non a carattere
subordinato.
8. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo il Presidente del Consiglio dei ministri dà
comunicazione alle Camere".
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