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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65293
DDL5518-0006
Progetto di legge Camera n. 5518 - testo presentato - (DDL13-5518)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5518. TESTIPDL
...C5518.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5518 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Composizione dei conflitti).
     1.  L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 8. -  1.  Entro tre giorni dalla comunicazione
  di cui all'articolo 2, comma 1, il Presidente del Consiglio
  dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha
  rilevanza nazionale o interregionale ovvero il prefetto o il
  corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli
  altri casi, convocano le parti per un tentativo di
  conciliazione da esaurire nel più breve tempo possibile.  Al
  tentativo di conciliazione possono assistere uno o più
  rappresentanti della Commissione di cui all'articolo 12.
       2.  L'autorità di cui al comma 1, qualora ravvisi la
  possibilità di una composizione del conflitto, può, con
  ordinanza motivata, differire l'astensione collettiva dal
  lavoro per un periodo non superiore a cinque giorni.  Il
  differimento può essere altresì disposto allo scopo di
  assicurare la presenza al tentativo di conciliazione dei
  soggetti che promuovono l'astensione collettiva.
       3.  Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito
  negativo ed esista un fondato pericolo di un pregiudizio grave
  e imminente ai diritti della persona costituzionalmente
  garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi
  pubblici essenziali, conseguente alle modalità dell'astensione
  collettiva dal lavoro, l'autorità di cui al comma 1, sentiti
  la Commissione di cui all'articolo 12 e, qualora il conflitto
  abbia rilevanza locale, il presidente della giunta regionale e
  i sindaci competenti per territorio, emana ordinanza motivata
  diretta a garantire le prestazioni indispensabili per
  contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
  godimento dei diritti della persona costituzionalmente
 
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  garantiti.  A tale fine, l'ordinanza si conforma alla proposta
  di cui all'articolo 13, comma 1, lettera  a),  ove
  formulata, ovvero assicura l'attuazione delle misure
  individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.
       4.  L'ordinanza di cui al comma 3 deve altresì
  specificare il periodo di tempo durante il quale i
  provvedimenti devono essere osservati dalle parti e, fermo
  restando il disposto del comma 2, può anche limitarsi ad
  imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la
  concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti
  altri servizi pubblici del medesimo settore.
       5.  L'ordinanza di cui al comma 3 è emanata non meno
  di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione indicato
  nel preavviso ovvero del termine stabilito ai sensi del comma
  2.  In mancanza di preavviso, ovvero nei casi nei quali lo
  stesso sia stato comunicato oltre i termini di cui
  all'articolo 2, comma 5, l'ordinanza può essere emanata anche
  successivamente.
       6.  Le ordinanze di cui al presente articolo sono
  portate a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da
  effettuare, a cura delle autorità che le hanno emanate, alle
  amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle
  persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati
  dalle stesse, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro,
  da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa
  erogatrice.  Delle ordinanze è altresì data notizia mediante la
  pubblicazione sugli organi di stampa e la diffusione da parte
  delle emittenti radiotelevisive.
       7.  Le ordinanze di cui al presente articolo possono
  essere emanate anche nei confronti di lavoratori autonomi e di
  soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in
  una prestazione d'opera continuativa e coordinata,
  prevalentemente personale, pur se non a carattere
  subordinato.
       8.  Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente
  articolo il Presidente del Consiglio dei ministri dà
  comunicazione alle Camere".
 
DATA=981216 FASCID=DDL13-5518 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5518 TOTPAG=0008 TOTDOC=0007 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=006 PAGFIN=0007 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=551800 00 FASCIDC=13DDL5518 SORTNAV=0551800 000 00000 ZZDDLC5518 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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