| (Funzioni della Commissione di garanzia).
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di applicare
le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 2".
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, come modificato dal comma 13 dell'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "diciotto unità" sono
sostituite dalle seguenti: "trenta unità".
3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) valuta, anche di propria iniziativa,
l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1,
secondo periodo, e 2 dell'articolo 2, a garantire il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati e, qualora non le giudichi idonee, acquisite le
eventuali osservazioni delle parti, da trasmettere entro
quindici giorni dalla richiesta, formula una propria proposta
nei successivi quindici giorni;".
4. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
" f- bis) provvede ad irrogare le sanzioni
amministrative di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4".
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