| 1. Il comune di Trani, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede
all'individuazione dei monumenti, dei luoghi e degli edifici
di interesse storico e di quelli di valore ambientale, nonché
di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del
contesto cittadino da salvaguardare e valorizzare e sottopone
tali valutazioni all'esame di conformità alle finalità di cui
all'articolo 1 da parte del soprintendente competente per i
beni ambientali e architettonici. I soprintendenti competenti
provvedono ad esprimere le loro valutazioni entro tre mesi dal
ricevimento della richiesta.
2. Il comune di Trani, ottenuto l'accertamento di
conformità di cui al comma 1, adotta il programma per gli
interventi di salvaguardia del patrimonio storico urbano
presente nel territorio comunale. Il programma assicura
l'integrità dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di
interesse storico e di quelli di valore ambientale, nonché di
ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto
cittadino, preservando l'identità urbana definita dalla trama
edilizia e dal rapporto con il territorio. Il programma è
approvato dal comune, sentiti i competenti soprintendenti.
3. Il programma di cui al comma 2 riguarda anche la
qualità e le caratteristiche architettoniche, cromatiche e dei
materiali utilizzabili nel centro storico cittadino con
riferimento ai suoi spazi pubblici e privati, nelle finiture e
negli arredi delle facciate e delle pavimentazioni, nelle
vetrine e negli arredi mobili, nelle sistemazioni degli
impianti e in ogni altro elemento influente sul rispetto dei
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caratteri originali e tradizionali. Il programma è adottato in
appositaconferenza di servizi tra i rappresentanti del comune
di Trani e delle competenti soprintendenze.
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