| 1. Per le finalità indicate all'articolo 2, il comune di
Trani si avvale di una commissione di coordinamento, composta
da undici esperti italiani e stranieri nelle materie della
storia dell'arte, del restauro e dell'urbanistica. Tale
commissione è istituita, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del presidente della giunta regionale della Puglia, sentiti il
comune di Trani e la provincia di Bari.
2. La commissione di cui al comma 1, nella prima seduta,
elegge nel proprio seno il suo presidente.
| |