| 1. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 160. - (Interruzione della prescrizione). - Il
corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti
in qualunque stato e grado del procedimento sia compiuto:
1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali
e quella di convalida del fermo o dell'arresto;
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2) l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o
al giudice;
3) l'invito a presentarsi al pubblico ministero per
rendere l'interrogatorio;
4) il provvedimento del giudice di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla
richiesta di archiviazione;
5) la richiesta di rinvio a giudizio;
6) il decreto penale di condanna;
7) l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
8) il decreto di fissazione dell'udienza per la
decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
9) la presentazione o la citazione per il giudizio
direttissimo;
10) il decreto che dispone il giudizio immediato;
11) il decreto di citazione a giudizio;
12) il decreto che dispone il giudizio;
13) il decreto di fissazione dell'udienza;
14) la sentenza che definisce il grado di giudizio;
15) l'atto di impugnazione.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere
dal giorno dell'interruzione. Se gli atti interruttivi sono
più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Una
volta verificatosi l'effetto interruttivo entro il termine di
cui al primo comma dell'articolo 157, la prescrizione non si
compie se gli atti interruttivi successivi, che si collocano
fuori del termine citato, sono realizzati entro i termini
previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura
penale, per quanto attiene agli atti dell'indagine
preliminare; entro due anni dall'atto che dispone il giudizio,
per quanto attiene la sentenza dibattimentale di primo grado;
entro un anno dall'atto antecedente negli altri casi.
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Quando si procede congiuntamente per reati di diversa
gravità, i termini più ampi operano per tutti i reati".
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