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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65312
DDL5522-0004
Progetto di legge Camera n. 5522 - testo presentato - (DDL13-5522)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5522. TESTIPDL
...C5522.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5522 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal
  seguente:
     "Art. 160. -  (Interruzione della prescrizione).  - Il
  corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti
  in qualunque stato e grado del procedimento sia compiuto:
       1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali
  e quella di convalida del fermo o dell'arresto;
 
                               Pag. 8
 
       2) l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o
  al giudice;
       3) l'invito a presentarsi al pubblico ministero per
  rendere l'interrogatorio;
       4) il provvedimento del giudice di fissazione
  dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla
  richiesta di archiviazione;
       5) la richiesta di rinvio a giudizio;
       6) il decreto penale di condanna;
       7) l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
       8) il decreto di fissazione dell'udienza per la
  decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
       9) la presentazione o la citazione per il giudizio
  direttissimo;
       10) il decreto che dispone il giudizio immediato;
       11) il decreto di citazione a giudizio;
       12) il decreto che dispone il giudizio;
       13) il decreto di fissazione dell'udienza;
       14) la sentenza che definisce il grado di giudizio;
       15) l'atto di impugnazione.
     La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere
  dal giorno dell'interruzione.  Se gli atti interruttivi sono
  più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.  Una
  volta verificatosi l'effetto interruttivo entro il termine di
  cui al primo comma dell'articolo 157, la prescrizione non si
  compie se gli atti interruttivi successivi, che si collocano
  fuori del termine citato, sono realizzati entro i termini
  previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura
  penale, per quanto attiene agli atti dell'indagine
  preliminare; entro due anni dall'atto che dispone il giudizio,
  per quanto attiene la sentenza dibattimentale di primo grado;
  entro un anno dall'atto antecedente negli altri casi.
 
                               Pag. 9
 
     Quando si procede congiuntamente per reati di diversa
  gravità, i termini più ampi operano per tutti i reati".
 
DATA=981216 FASCID=DDL13-5522 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5522 TOTPAG=0009 TOTDOC=0005 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=023 PAGFIN=0009 RIGFIN=003 UPAG=SI PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=552200 00 FASCIDC=13DDL5522 SORTNAV=0552200 000 00000 ZZDDLC5522 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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