| 1. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo
172 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"La pena della reclusione si estingue con il decorso di un
tempo pari al doppio della pena inflitta e non inferiore a
cinque anni.
La pena della multa si estingue nel termine di cinque
anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è
inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e
dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo
stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è
divenuta irrevocabile. Il termine è sospeso per tutto il tempo
in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione
della pena, ovvero questa è sospesa o rinviata per atto
dell'autorità giudiziaria. La pena è prescritta, anche in
deroga a quanto stabilito dal primo comma, se l'esecuzione non
ha inizio per cause diverse da quelle previste nel secondo
periodo del presente comma, entro ventitrè anni dal fatto, o,
in caso di pluralità di fatti, dall'ultimo fatto per il quale
si è emessa la condanna".
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