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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65315
DDL5523-0002
Progetto di legge Camera n. 5523 - testo presentato - (DDL13-5523)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5523. TESTIPDL
...C5523.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5523 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La recente sentenza della Corte
  costituzionale (n. 361 del 1998), sulle modifiche introdotte
  dal Parlamento al codice di procedura penale con la legge 7
  agosto 1997, n. 267, ha riproposto la questione del "giusto
  processo" e della realizzazione, in concreto, dei princìpi di
  oralità e di parità tra accusa e difesa.  La presente proposta
  di legge intende affrontare il problema anticipando alla fase
  delle indagini preliminari il confronto sulle dichiarazioni
  rese  "erga alios"  sia che le stesse provengano da
  imputati di reati in procedimenti connessi o collegati sia che
  derivino dalla persona sottoposta alle indagini o
  dall'imputato nel contesto del medesimo processo.  Si è così
  previsto di sanzionare con l'inutilizzabilità nel dibattimento
  soltanto le dichiarazioni per le quali la persona sottoposta
  alle indagini abbia tempestivamente ed espressamente richiesto
  al pubblico ministero di procedere all'esame dei dichiaranti
  con le forme dell'incidente probatorio.  Ciò verrebbe
  realizzato con la previsione dell'obbligo di deposito
  integrale dei verbali degli atti contenenti dichiarazioni
  " erga alios " provenienti dalle persone indicate
  nell'articolo 210 del codice di procedura penale o dalla
  stessa persona indagata.
     Entro un termine preciso dal compimento dell'atto o
  dall'acquisizione dei verbali di altro procedimento, il
  pubblico ministero sarebbe tenuto ad effettuare il deposito in
  segreteria dandone avviso alla persona sottoposta alle
  indagini.  In casi in cui possa derivare pregiudizio
 
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  all'inchiesta, all'accusa è consentito di ritardare il
  deposito.
     Una volta avvenuto quest'ultimo, la persona sottoposta
  alle indagini, avutane conoscenza tramite l'avviso, può
  chiedere al pubblico ministero, entro un termine stabilito a
  pena di decadenza, di procedere con le forme dell'incidente
  probatorio.  Se l'accusa non intenderà avanzare la relativa
  richiesta impedendo, di fatto, il ricorso all'esame nel
  contraddittorio delle parti, le dichiarazioni rese saranno
  inutilizzabili nel dibattimento.  Analogamente alla stessa
  sanzione sarà collegato il rifiuto del dichiarante di
  rispondere.  Se, invece, l'interessato, entro il termine
  indicato, non formulerà la relativa richiesta all'ufficio
  dell'accusa, il contenuto dell'atto sarà utilizzabile secondo
  la disciplina generale prevista dal codice di rito.
     Si ritiene di poter così opporre un argomento diverso dai
  precedenti all'obiezione di chi ha sempre invocato
  l'irragionevolezza di un sistema che escludesse
  ingiustificatamente l'utilizzazione dibattimentale del
  materiale investigativo raccolto durante le indagini.  Nel caso
  previsto, infatti, la inutilizzabilità non sarebbe più rimessa
  alla "volontà delle parti", ma costituirebbe una sanzione -
  ragionevole - all'atteggiamento tenuto dalla pubblica accusa
  e, soprattutto, dalla sua "fonte di prova", in quanto diretto
  ad evitare il contraddittorio anticipato.
     E' di intuitiva evidenza che la difesa dell'imputato
  risulterà sempre sbilanciata dall'utilizzabilità di
  dichiarazioni contenute in verbali che la pubblica accusa ha
  raccolto in sede di interrogatorio, cioè in assenza di ogni
  contraddittorio ed, anzi, in presenza, spesso, di
  condizionamenti derivanti da precisi poteri attribuiti
  all'ufficio del pubblico ministero.  Come se non bastasse,
  risulta davvero difficile credere che, in quelle occasioni,
  l'accusa possa indirizzare le proprie domande fino a mettere a
  rischio la credibilità del dichiarante, interesse,
  quest'ultimo, perfettamente compatibile con il diverso ruolo
  del difensore di colui nei confronti del quale le
  dichiarazioni sono rivolte.  Impedire alla difesa di anticipare
  tale contraddittorio significa obbligarla ad accettare
  l'impostazione accusatoria che un'altra parte - la pubblica
  accusa - ha dato alle indagini preliminari senza permetterle
  di infilare, nell'esame del dichiarante, quegli elementi utili
  ad evidenziare l'esistenza di una diversa prospettiva, cioè
  quella difensiva che pur sempre concorre all'accertamento
  della verità.  Ciò risulta tanto più evidente quando si pensi
  al caso del dichiarante che si avvale della facoltà di non
  rispondere.  In tale occasione, infatti, le eventuali
  contestazioni si limitano, per lo più, ad attingere a
  dichiarazioni "costruite" in totale assenza di ogni ruolo del
  difensore.  Ecco perché non pare irragionevole legare
  l'utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese in
  sede di indagini preliminari all'atteggiamento del dichiarante
  e del pubblico ministero tenuto proprio entro i confini di
  quel segmento processuale.  Se, infatti, al pubblico ministero
  è consentito ricorrere all'incidente probatorio, la decisione
  di non servirsene può essere improduttiva di conseguenze solo
  nel caso in cui la difesa accetti la scelta effettuata dalla
  "parte pubblica".  Se, invece, il diritto della difesa reclami
  una condizione di parità fin dalle indagini preliminari,
  quest'ultima può essere assicurata soltanto allorchè
  all'imputato sia consentito di opporre l'inutilizzabilità di
  quelle dichiarazioni assunte in sua assenza da chi non intende
  permettergli analoga opportunità.  Tale soluzione, tra l'altro,
  non esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni nella fase
  delle indagini, ma solo in quella dibattimentale e purchè si
  realizzino le condizioni previste dalla legge.  Va aggiunto che
  proprio tale anticipazione sembra modificare il quadro di
  riferimento in cui è maturata la citata sentenza della Corte
  costituzionale dal momento che, come si è osservato, la
  formulazione proposta non rimette alla esclusiva e scontata
  volontà delle parti interessate la sorte delle dichiarazioni,
  ma costringe anche la difesa ad un comportamento "anticipato"
  che non avviene in sede dibattimentale, cioè dopo l'assunzione
  delle prove d'accusa, ma in fase di indagini preliminari
  quando cioè ben potrebbe sussistere l'interesse del
 
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  dichiarante a sottoporsi all'esame incrociato dell'incidente
  probatorio.  Del resto, non appare irragionevole sanzionare di
  inutilizzabilità il contenuto di verbali raccolti dall'accusa
  o dalla polizia giudiziaria da chi, fin dalla fase delle
  indagini preliminari, manifesti apertamente una volontà, a dir
  poco, contraddittoria con le dichiarazioni " erga alios "
  rese precedentemente.
     Una qualche analogia rispetto al sistema delineato,
  invero, sembra scorgersi nel caso in cui, a fronte della
  richiesta del pubblico ministero di procedere ad accertamenti
  non ripetibili (articolo 360), la persona sottoposta alle
  indagini faccia riserva di promuovere incidente probatorio.
  Anche in questa ipotesi, il diritto di difesa è assicurato con
  una sanzione di inutilizzabilità ed, a ben guardare, il
  rifiuto di sottoporsi all'esame da parte del dichiarante non
  sembra, poi, tanto lontano da una forma di impossibilità, per
  il difensore, di intervenire a "condizionare" il contenuto
  dell'atto di indagine rimesso esclusivamente alla volontà
  dell'accusa.
     L'articolo 1 della presente proposta di legge, quindi,
  interviene introducendo un nuovo articolo dopo l'articolo 366
  del codice di procedura penale, che reca la disciplina del
  deposito dei verbali di dichiarazioni "rese o acquisite" e
  delle modalità alle quali è condizionata l'utilizzabilità
  dibattimentale.
     L'articolo 2 prevede, con una nuova disposizione
  introdotta dopo l'articolo 398 del codice di procedura penale,
  la disciplina speciale applicabile all'incidente probatorio
  richiesto sulla scorta dell'innovazione descritta, eliminando
  quelle disposizioni che appaiono inutili o, comunque, poco
  conciliabili con le finalità perseguite da quest'ultima.
     L'articolo 3 regola l'entrata in vigore della nuova
  disciplina.
 
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