| Onorevoli Colleghi! - La recente sentenza della Corte
costituzionale (n. 361 del 1998), sulle modifiche introdotte
dal Parlamento al codice di procedura penale con la legge 7
agosto 1997, n. 267, ha riproposto la questione del "giusto
processo" e della realizzazione, in concreto, dei princìpi di
oralità e di parità tra accusa e difesa. La presente proposta
di legge intende affrontare il problema anticipando alla fase
delle indagini preliminari il confronto sulle dichiarazioni
rese "erga alios" sia che le stesse provengano da
imputati di reati in procedimenti connessi o collegati sia che
derivino dalla persona sottoposta alle indagini o
dall'imputato nel contesto del medesimo processo. Si è così
previsto di sanzionare con l'inutilizzabilità nel dibattimento
soltanto le dichiarazioni per le quali la persona sottoposta
alle indagini abbia tempestivamente ed espressamente richiesto
al pubblico ministero di procedere all'esame dei dichiaranti
con le forme dell'incidente probatorio. Ciò verrebbe
realizzato con la previsione dell'obbligo di deposito
integrale dei verbali degli atti contenenti dichiarazioni
" erga alios " provenienti dalle persone indicate
nell'articolo 210 del codice di procedura penale o dalla
stessa persona indagata.
Entro un termine preciso dal compimento dell'atto o
dall'acquisizione dei verbali di altro procedimento, il
pubblico ministero sarebbe tenuto ad effettuare il deposito in
segreteria dandone avviso alla persona sottoposta alle
indagini. In casi in cui possa derivare pregiudizio
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all'inchiesta, all'accusa è consentito di ritardare il
deposito.
Una volta avvenuto quest'ultimo, la persona sottoposta
alle indagini, avutane conoscenza tramite l'avviso, può
chiedere al pubblico ministero, entro un termine stabilito a
pena di decadenza, di procedere con le forme dell'incidente
probatorio. Se l'accusa non intenderà avanzare la relativa
richiesta impedendo, di fatto, il ricorso all'esame nel
contraddittorio delle parti, le dichiarazioni rese saranno
inutilizzabili nel dibattimento. Analogamente alla stessa
sanzione sarà collegato il rifiuto del dichiarante di
rispondere. Se, invece, l'interessato, entro il termine
indicato, non formulerà la relativa richiesta all'ufficio
dell'accusa, il contenuto dell'atto sarà utilizzabile secondo
la disciplina generale prevista dal codice di rito.
Si ritiene di poter così opporre un argomento diverso dai
precedenti all'obiezione di chi ha sempre invocato
l'irragionevolezza di un sistema che escludesse
ingiustificatamente l'utilizzazione dibattimentale del
materiale investigativo raccolto durante le indagini. Nel caso
previsto, infatti, la inutilizzabilità non sarebbe più rimessa
alla "volontà delle parti", ma costituirebbe una sanzione -
ragionevole - all'atteggiamento tenuto dalla pubblica accusa
e, soprattutto, dalla sua "fonte di prova", in quanto diretto
ad evitare il contraddittorio anticipato.
E' di intuitiva evidenza che la difesa dell'imputato
risulterà sempre sbilanciata dall'utilizzabilità di
dichiarazioni contenute in verbali che la pubblica accusa ha
raccolto in sede di interrogatorio, cioè in assenza di ogni
contraddittorio ed, anzi, in presenza, spesso, di
condizionamenti derivanti da precisi poteri attribuiti
all'ufficio del pubblico ministero. Come se non bastasse,
risulta davvero difficile credere che, in quelle occasioni,
l'accusa possa indirizzare le proprie domande fino a mettere a
rischio la credibilità del dichiarante, interesse,
quest'ultimo, perfettamente compatibile con il diverso ruolo
del difensore di colui nei confronti del quale le
dichiarazioni sono rivolte. Impedire alla difesa di anticipare
tale contraddittorio significa obbligarla ad accettare
l'impostazione accusatoria che un'altra parte - la pubblica
accusa - ha dato alle indagini preliminari senza permetterle
di infilare, nell'esame del dichiarante, quegli elementi utili
ad evidenziare l'esistenza di una diversa prospettiva, cioè
quella difensiva che pur sempre concorre all'accertamento
della verità. Ciò risulta tanto più evidente quando si pensi
al caso del dichiarante che si avvale della facoltà di non
rispondere. In tale occasione, infatti, le eventuali
contestazioni si limitano, per lo più, ad attingere a
dichiarazioni "costruite" in totale assenza di ogni ruolo del
difensore. Ecco perché non pare irragionevole legare
l'utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese in
sede di indagini preliminari all'atteggiamento del dichiarante
e del pubblico ministero tenuto proprio entro i confini di
quel segmento processuale. Se, infatti, al pubblico ministero
è consentito ricorrere all'incidente probatorio, la decisione
di non servirsene può essere improduttiva di conseguenze solo
nel caso in cui la difesa accetti la scelta effettuata dalla
"parte pubblica". Se, invece, il diritto della difesa reclami
una condizione di parità fin dalle indagini preliminari,
quest'ultima può essere assicurata soltanto allorchè
all'imputato sia consentito di opporre l'inutilizzabilità di
quelle dichiarazioni assunte in sua assenza da chi non intende
permettergli analoga opportunità. Tale soluzione, tra l'altro,
non esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni nella fase
delle indagini, ma solo in quella dibattimentale e purchè si
realizzino le condizioni previste dalla legge. Va aggiunto che
proprio tale anticipazione sembra modificare il quadro di
riferimento in cui è maturata la citata sentenza della Corte
costituzionale dal momento che, come si è osservato, la
formulazione proposta non rimette alla esclusiva e scontata
volontà delle parti interessate la sorte delle dichiarazioni,
ma costringe anche la difesa ad un comportamento "anticipato"
che non avviene in sede dibattimentale, cioè dopo l'assunzione
delle prove d'accusa, ma in fase di indagini preliminari
quando cioè ben potrebbe sussistere l'interesse del
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dichiarante a sottoporsi all'esame incrociato dell'incidente
probatorio. Del resto, non appare irragionevole sanzionare di
inutilizzabilità il contenuto di verbali raccolti dall'accusa
o dalla polizia giudiziaria da chi, fin dalla fase delle
indagini preliminari, manifesti apertamente una volontà, a dir
poco, contraddittoria con le dichiarazioni " erga alios "
rese precedentemente.
Una qualche analogia rispetto al sistema delineato,
invero, sembra scorgersi nel caso in cui, a fronte della
richiesta del pubblico ministero di procedere ad accertamenti
non ripetibili (articolo 360), la persona sottoposta alle
indagini faccia riserva di promuovere incidente probatorio.
Anche in questa ipotesi, il diritto di difesa è assicurato con
una sanzione di inutilizzabilità ed, a ben guardare, il
rifiuto di sottoporsi all'esame da parte del dichiarante non
sembra, poi, tanto lontano da una forma di impossibilità, per
il difensore, di intervenire a "condizionare" il contenuto
dell'atto di indagine rimesso esclusivamente alla volontà
dell'accusa.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, quindi,
interviene introducendo un nuovo articolo dopo l'articolo 366
del codice di procedura penale, che reca la disciplina del
deposito dei verbali di dichiarazioni "rese o acquisite" e
delle modalità alle quali è condizionata l'utilizzabilità
dibattimentale.
L'articolo 2 prevede, con una nuova disposizione
introdotta dopo l'articolo 398 del codice di procedura penale,
la disciplina speciale applicabile all'incidente probatorio
richiesto sulla scorta dell'innovazione descritta, eliminando
quelle disposizioni che appaiono inutili o, comunque, poco
conciliabili con le finalità perseguite da quest'ultima.
L'articolo 3 regola l'entrata in vigore della nuova
disciplina.
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