| 1. Dopo l'articolo 366 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 366- bis. (Deposito di altri atti). - 1. I
verbali degli atti contenenti dichiarazioni rese dalle persone
indicate nell'articolo 363, commi 1 e 2, sono depositati, nel
testo integrale, nella segreteria del pubblico ministero entro
il terzo giorno successivo al compimento o all'acquisizione
dell'atto.
2. Al difensore della persona sottoposta alle
indagini è immediatamente notificato l'avviso di deposito. Si
osserva la disposizione dell'articolo 366, comma 2.
3. Il difensore, entro cinque giorni dalla notifica
dell'avviso, ha facoltà di esaminare gli atti e di estrarne
copia.
4. Nei cinque giorni successivi, la persona
sottoposta alle indagini può chiedere, a pena di decadenza,
che il pubblico ministero proceda con incidente probatorio
all'esame delle persone indicate al comma 1, qualora abbiano
reso dichiarazioni indizianti nei suoi confronti.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 512, se
l'incidente probatorio non ha luogo o se, una volta disposto,
le persone indicate al comma 1 si avvalgano della facoltà di
non rispondere, delle dichiarazioni rese o acquisite non è
consentita l'utilizzazione nel dibattimento nei confronti
della persona sottoposta alle indagini.
6. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai verbali contenenti dichiarazioni rese dalla
persona sottoposta alle indagini o dall'imputato su fatti
concernenti la responsabilità di altri. Nel caso previsto dal
comma 5, delle dichiarazioni rese non è consentita
l'utilizzazione in dibattimento nei confronti di persone
diverse dal dichiarante".
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