| 1. Dopo l'articolo 398 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 398- bis (Incidente probatorio in casi
particolari) - 1. Se il pubblico ministero indica nella
richiesta che la stessa è presentata ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 366- bis, il giudice dispone con
ordinanza l'incidente probatorio e provvede, anche d'ufficio,
a prorogare i termini delle indagini preliminari.
2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli
393, 398, ad esclusione del comma 1, 399, 400, 401, 402, 403 e
404".
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