| 1. L'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i pareri previsti dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, sono espressi dalle
Commissioni parlamentari competenti per materia entro i
termini stabiliti dalla stessa legge per l'acquisizione del
parere della Commissione istituita dall'articolo 5 della
citata legge n. 59 del 1997.
3. Ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo riferisce al
Parlamento sullo stato di attuazione delle riforme previste
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
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