| 1. Gli schemi dei provvedimenti già trasmessi alla
Commissione istituita dall'articolo 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59, abrogato dall'articolo 1 comma 1, della presente
legge, per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non risulta espresso il parere, sono
immediatamente comunicati alle competenti Commissioni
parlamentari per i fini di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, i
termini indicati all'articolo 1, comma 2, decorrono dalla
ricezione degli schemi dei provvedimenti da parte delle
competenti Commissioni parlamentari.
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