| 1. All'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge
27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5) è aggiunto il
seguente:
"5- bis) degli importi per perequazione spettanti ai
sensi di quanto previsto dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730,
e 28 febbraio 1986, n. 41".
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