| Onorevoli Deputati! - La legge 23 dicembre 1997, n. 454,
recante norme sulla ristrutturazione dell'autotrasporto e
sullo sviluppo dell'intermodalità, ha stabilito misure intese
a riequilibrare la situazione delle imprese italiane sia sotto
il profilo delle dimensioni sia per l'aspetto dei costi,
nonché per l'incremento del trasporto combinato ed
intermodale.
Gli obiettivi della legge, da inquadrare nell'ottica della
tutela dell'ambiente e dell'aumento della sicurezza nella
circolazione, nonché dello sviluppo del trasporto combinato,
possono così riassumersi:
a) favorire il processo di industrializzazione
dell'offerta di servizi vettoriali e di potenziamento della
dotazione infrastrutturale;
b) ottenere un maggior equilibrio fra i modi di
trasporto, anche attraverso una maggiore flessibilità
dell'offerta;
c) ridurre l'impatto ambientale ed incrementare la
sicurezza stradale, sia direttamente, favorendo l'acquisto di
veicoli non inquinanti, sia indirettamente, attraverso una
consistente diminuzione dei percorsi "a vuoto", connessa alla
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razionalizzazione dei servizi di logistica ed all'aumento
delle tecniche di trasporto combinato.
Gli aiuti programmati dalla legge, che - giova ricordarlo
- sono limitati nel tempo a non più di un triennio,
produrranno i seguenti effetti sull'autotrasporto conto terzi
fino al 2010 (secondo simulazioni effettuate da istituti
specializzati):
a) consistente diminuzione, dell'ordine del 10 per
cento, del numero delle imprese iscritte, all'albo degli
autotrasportatori (attualmente di 107.500 unità circa), di cui
gran parte dovuta all'esodo degli imprenditori monoveicolari
ed alle varie forme di aggregazione, nonché, in minor misura,
agli investimenti innovativi ed agli incentivi a favore del
trasporto combinato;
b) apprezzabile diminuzione del numero dei veicoli
e dei volumi di traffico su strada;
c) diminuzione delle emissioni di anidride
carbonica.
Le misure disposte dalla legge si concretano
essenzialmente in:
a) agevolazioni di carattere finanziario, pari
alla differenza tra il tasso applicabile ed il tasso reale
(2-3 punti percentuali) per sostenere:
gli investimenti innovativi in infrastrutture,
attrezzature informatiche e rinnovo del parco veicolare,
mirati alla ristrutturazione delle aziende ed al miglioramento
dell'impatto ambientale;
gli investimenti in funzione dello sviluppo del
trasporto combinato (informatica asservita al trasporto
intermodale, centri interinodali, acquisizioni di materiali
per il trasporto intermodale, centri interinodali,
acquisizioni di mezzi per il trasporto intermodale,
acquisizioni di mezzi per il trasporto intermodale) di cui
agli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c) e d)
e 5, comma 1;
b) contributi diretti alle imprese, destinati
a:
sostenere parzialmente i costi connessi
all'aggregazione di imprese minori, nell'ottica della loro
industrializzazione;
incentivare la cessazione delle imprese
monoveicolari;
favorire la riduzione volontaria della capacità di
trasporto.
In tema di disciplina del mercato dell'autotrasporto, la
legge n. 454 del 1997 prevede una complessa manovra volta alla
liberalizzazione dell'accesso all'esercizio dell'attività.
La citata legge n. 454 del 1997 è stata adottata previa
notifica del relativo disegno di legge (A.C. n. 3270), ex
articolo 93 del Trattato alla Commissione. A seguito della
notifica, numerosi incontri tecnici fra esperti degli uffici
della Commissione e del Ministero sono stati tenuti sia a
Bruxelles che a Roma. Sono state pertanto apportate modifiche,
per rendere il testo della legge coerente con il diritto
europeo. Peraltro, l'urgenza, sotto il profilo giuridico e
politico, di avviare la ristrutturazione del settore,
testimoniata anche da rischi di conflitti sociali ha
sostanzialmente costretto lo Stato italiano ad emanare la
legge entro il mese di dicembre 1997. Di tale urgenza, gli
uffici della Commissione sono stati portati tempestivamente a
conoscenza.
Successivamente la Commissione ha comunicato l'intenzione
di aprire una procedura ex articolo 93, paragrafo 2, del
Trattato, formulando, in via breve, in occasione di riunioni
tra uffici, una serie di osservazioni con riguardo ai
contenuti della legge di ristrutturazione ed in data 7 luglio
1998 ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee la comunicazione 21/98 di apertura della
procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato
CE.
In sostanza, la Commissione ritiene che, allo stato, le
misure relative al trasporto combinato non siano compatibili
con il mercato comune, in quanto:
la definizione di trasporto combinato non è totalmente
conforme a quella comunitaria;
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per gli aiuti destinati agli investimenti in
infrastrutture interportuali, non viene assicurato il rispetto
della libertà di accesso alle stesse e dei criteri di
efficienza economica che devono ispirare l'investimento.
Inoltre, l'intensità dell'aiuto e il contributo del
beneficiario dell'investimento non sono esattamente definiti,
sicché non è possibile verificare le eventuali ripercussioni
degli stessi sugli scambi e sulle strutture concorrenti;
non possono beneficiare di aiuti di Stato le
infrastrutture mare/strada e mare/mare;
risultano beneficiarie di aiuti destinati allo sviluppo
del trasporto combinato anche strutture unimodali e
apparecchiature informatiche per la gestione generale,
l'attività commerciale e la contabilità;
non è chiaro né se gli investimenti per le attrezzature
di trasporto combinato riguardino solo unità progettate per il
trasporto combinato, escludendo - ad esempio - i
container marittimi, né se il finanziamento è limitato
alla differenza di costo con le corrispondenti attrezzature
del trasporto su strada;
l'aiuto al funzionamento, consistente in riduzioni
tariffarie, non è ammesso dal Trattato;
l'esenzione dalla normativa sulle tariffe del tragitto
stradale iniziale o finale, di un trasporto combinato,
costituisce una violazione del diritto comunitario
derivato.
Per quel che riguarda gli aiuti destinati all'acquisto,
riconversione e modifica del parco veicolare, la Commissione
ritiene che gli stessi possano essere ammessi solo per
compensare costi derivanti dall'adeguamento a standard,
più elevati di quelli in vigore in materia di emissioni e di
sicurezza.
Circa gli aiuti alla formazione professionale, in linea di
principio compatibili, la Commissione ritiene di dover
acquisire ulteriori precisazioni, in particolare per la
individuazione dei costi ammessi.
Di conseguenza, il Governo italiano ha intrapreso contatti
con gli organi della Commissione europea e, pertanto, con il
presente disegno di legge si intende recepire gli accordi
raggiunti in sede comunitaria.
Il presente disegno di legge è composto da tre
articoli.
Articolo 1.
Il comma 1 contiene modifiche ed integrazioni intese a
definire il trasporto combinato, così come indicato dalla
direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992.
Vengono eliminati inoltre i riferimenti alle agevolazioni
finanziarie, al trasporto combinato, destinate all'esercizio e
all'acquisto di unità di carico per i trasporti marittimi.
Il comma 2 precisa le finalità del disegno di legge
individuando tra queste il miglioramento della sicurezza della
circolazione stradale, la protezione dell'ambiente e la
formazione professionale degli addetti all'attività di
autotrasporto. In particolare, ai fini della sicurezza
stradale, viene estesa ai veicoli immatricolati da oltre
cinque anni prima della data di entrata in vigore della legge
stessa la possibilità di rinnovare il parco veicolare fruendo
delle agevolazioni finanziarie previste, così come, ai fini
della protezione ambientale è stata eliminata la previsione
temporale di cinque anni per gli interventi relativi alla
riduzione delle emissioni inquinanti, consentendo tali
interventi su qualsiasi veicolo in disponibilità dell'impresa
di autotrasporto.
Al comma 3 viene prorogato il termine per la presentazione
dei piani di investimento connessi alla riduzione volontaria
della capacità di carico. Inoltre viene meglio definito il
contenuto del beneficio concesso, che si traduce
nell'iscrizione in bilancio, ai fini fiscali, dell'importo
corrispondente al valore del tonnellaggio cui le imprese
intendono rinunciare.
Al comma 4 è eliminata la possibilità di ammettere al
contributo le imprese che hanno effettuato operazioni di
raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in
vigore della legge. Inoltre, è ridotto da cinque a due anni il
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termine previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c),
della legge n. 454 del 1997.
Il comma 5 elimina le agevolazioni tariffarie alle imprese
di autotrasporto che effettuano trasporti combinati e
l'esenzione dal vigente sistema di tariffe a forcella dei
trasporti stradali iniziali e terminali. Le relative risorse
sono destinate, pertanto, all'acquisto di mezzi ed
attrezzature per il trasporto combinato.
Il comma 6, relativo alla presentazione delle domande,
precisa che non sono reputate ammissibili le domande di
imprese che siano state oggetto di sanzioni antecedenti la
data di entrata in vigore della legge.
Il comma 7 è relativo alla istituzione ed alle facoltà del
Comitato per l'autotrasporto.
Articolo 2.
Si è approfittato dell'occasione per apportare correzioni
formali al decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84,
riguardante la disciplina dell'accesso alla professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi.
Articolo 3.
Tale articolo contiene proroghe di termini, nonché una
interpretazione autentica di una precedente disposizione
legislativa riguardante la forma di contratto di trasporto.
In particolare, poiché la legge n. 454 del 1997 ha fissato
al 15 luglio 1998 il termine per la presentazione delle
domande per l'esodo volontario degli autotrasportatori
monoveicolari, al fine di favorire la presentazione di
ulteriori domande, tale termine è stato prorogato al 31
dicembre 1999.
Le presenti disposizioni non comportano oneri a carico del
bilancio dello Stato.
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