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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65332
DDL5527-0002
Progetto di legge Camera n. 5527 - testo presentato - (DDL13-5527)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5527. TESTIPDL
...C5527.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5527 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - La legge 23 dicembre 1997, n. 454,
  recante norme sulla ristrutturazione dell'autotrasporto e
  sullo sviluppo dell'intermodalità, ha stabilito misure intese
  a riequilibrare la situazione delle imprese italiane sia sotto
  il profilo delle dimensioni sia per l'aspetto dei costi,
  nonché per l'incremento del trasporto combinato ed
  intermodale.
     Gli obiettivi della legge, da inquadrare nell'ottica della
  tutela dell'ambiente e dell'aumento della sicurezza nella
  circolazione, nonché dello sviluppo del trasporto combinato,
  possono così riassumersi:
       a)  favorire il processo di industrializzazione
  dell'offerta di servizi vettoriali e di potenziamento della
  dotazione infrastrutturale;
       b)  ottenere un maggior equilibrio fra i modi di
  trasporto, anche attraverso una maggiore flessibilità
  dell'offerta;
       c)  ridurre l'impatto ambientale ed incrementare la
  sicurezza stradale, sia direttamente, favorendo l'acquisto di
  veicoli non inquinanti, sia indirettamente, attraverso una
  consistente diminuzione dei percorsi "a vuoto", connessa alla
 
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  razionalizzazione dei servizi di logistica ed all'aumento
  delle tecniche di trasporto combinato.
     Gli aiuti programmati dalla legge, che - giova ricordarlo
  - sono limitati nel tempo a non più di un triennio,
  produrranno i seguenti effetti sull'autotrasporto conto terzi
  fino al 2010 (secondo simulazioni effettuate da istituti
  specializzati):
       a)  consistente diminuzione, dell'ordine del 10 per
  cento, del numero delle imprese iscritte, all'albo degli
  autotrasportatori (attualmente di 107.500 unità circa), di cui
  gran parte dovuta all'esodo degli imprenditori monoveicolari
  ed alle varie forme di aggregazione, nonché, in minor misura,
  agli investimenti innovativi ed agli incentivi a favore del
  trasporto combinato;
       b)  apprezzabile diminuzione del numero dei veicoli
  e dei volumi di traffico su strada;
       c)  diminuzione delle emissioni di anidride
  carbonica.
     Le misure disposte dalla legge si concretano
  essenzialmente in:
       a)  agevolazioni di carattere finanziario, pari
  alla differenza tra il tasso applicabile ed il tasso reale
  (2-3 punti percentuali) per sostenere:
         gli investimenti innovativi in infrastrutture,
  attrezzature informatiche e rinnovo del parco veicolare,
  mirati alla ristrutturazione delle aziende ed al miglioramento
  dell'impatto ambientale;
         gli investimenti in funzione dello sviluppo del
  trasporto combinato (informatica asservita al trasporto
  intermodale, centri interinodali, acquisizioni di materiali
  per il trasporto intermodale, centri interinodali,
  acquisizioni di mezzi per il trasporto intermodale,
  acquisizioni di mezzi per il trasporto intermodale) di cui
  agli articoli 2, comma 1, lettere  a), b), c)  e  d)
  e 5, comma 1;
       b)  contributi diretti alle imprese, destinati
  a:
         sostenere parzialmente i costi connessi
  all'aggregazione di imprese minori, nell'ottica della loro
  industrializzazione;
         incentivare la cessazione delle imprese
  monoveicolari;
         favorire la riduzione volontaria della capacità di
  trasporto.
     In tema di disciplina del mercato dell'autotrasporto, la
  legge n. 454 del 1997 prevede una complessa manovra volta alla
  liberalizzazione dell'accesso all'esercizio dell'attività.
     La citata legge n. 454 del 1997 è stata adottata previa
  notifica del relativo disegno di legge (A.C. n. 3270), ex
  articolo 93 del Trattato alla Commissione.  A seguito della
  notifica, numerosi incontri tecnici fra esperti degli uffici
  della Commissione e del Ministero sono stati tenuti sia a
  Bruxelles che a Roma.  Sono state pertanto apportate modifiche,
  per rendere il testo della legge coerente con il diritto
  europeo.  Peraltro, l'urgenza, sotto il profilo giuridico e
  politico, di avviare la ristrutturazione del settore,
  testimoniata anche da rischi di conflitti sociali ha
  sostanzialmente costretto lo Stato italiano ad emanare la
  legge entro il mese di dicembre 1997.  Di tale urgenza, gli
  uffici della Commissione sono stati portati tempestivamente a
  conoscenza.
     Successivamente la Commissione ha comunicato l'intenzione
  di aprire una procedura ex articolo 93, paragrafo 2, del
  Trattato, formulando, in via breve, in occasione di riunioni
  tra uffici, una serie di osservazioni con riguardo ai
  contenuti della legge di ristrutturazione ed in data 7 luglio
  1998 ha pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  delle
  Comunità europee la comunicazione 21/98 di apertura della
  procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato
  CE.
     In sostanza, la Commissione ritiene che, allo stato, le
  misure relative al trasporto combinato non siano compatibili
  con il mercato comune, in quanto:
       la definizione di trasporto combinato non è totalmente
  conforme a quella comunitaria;
 
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       per gli aiuti destinati agli investimenti in
  infrastrutture interportuali, non viene assicurato il rispetto
  della libertà di accesso alle stesse e dei criteri di
  efficienza economica che devono ispirare l'investimento.
  Inoltre, l'intensità dell'aiuto e il contributo del
  beneficiario dell'investimento non sono esattamente definiti,
  sicché non è possibile verificare le eventuali ripercussioni
  degli stessi sugli scambi e sulle strutture concorrenti;
       non possono beneficiare di aiuti di Stato le
  infrastrutture mare/strada e mare/mare;
       risultano beneficiarie di aiuti destinati allo sviluppo
  del trasporto combinato anche strutture unimodali e
  apparecchiature informatiche per la gestione generale,
  l'attività commerciale e la contabilità;
       non è chiaro né se gli investimenti per le attrezzature
  di trasporto combinato riguardino solo unità progettate per il
  trasporto combinato, escludendo - ad esempio - i
  container  marittimi, né se il finanziamento è limitato
  alla differenza di costo con le corrispondenti attrezzature
  del trasporto su strada;
       l'aiuto al funzionamento, consistente in riduzioni
  tariffarie, non è ammesso dal Trattato;
       l'esenzione dalla normativa sulle tariffe del tragitto
  stradale iniziale o finale, di un trasporto combinato,
  costituisce una violazione del diritto comunitario
  derivato.
     Per quel che riguarda gli aiuti destinati all'acquisto,
  riconversione e modifica del parco veicolare, la Commissione
  ritiene che gli stessi possano essere ammessi solo per
  compensare costi derivanti dall'adeguamento a  standard,
  più elevati di quelli in vigore in materia di emissioni e di
  sicurezza.
     Circa gli aiuti alla formazione professionale, in linea di
  principio compatibili, la Commissione ritiene di dover
  acquisire ulteriori precisazioni, in particolare per la
  individuazione dei costi ammessi.
     Di conseguenza, il Governo italiano ha intrapreso contatti
  con gli organi della Commissione europea e, pertanto, con il
  presente disegno di legge si intende recepire gli accordi
  raggiunti in sede comunitaria.
     Il presente disegno di legge è composto da tre
  articoli.
  Articolo 1.
     Il comma 1 contiene modifiche ed integrazioni intese a
  definire il trasporto combinato, così come indicato dalla
  direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992.
  Vengono eliminati inoltre i riferimenti alle agevolazioni
  finanziarie, al trasporto combinato, destinate all'esercizio e
  all'acquisto di unità di carico per i trasporti marittimi.
     Il comma 2 precisa le finalità del disegno di legge
  individuando tra queste il miglioramento della sicurezza della
  circolazione stradale, la protezione dell'ambiente e la
  formazione professionale degli addetti all'attività di
  autotrasporto.  In particolare, ai fini della sicurezza
  stradale, viene estesa ai veicoli immatricolati da oltre
  cinque anni prima della data di entrata in vigore della legge
  stessa la possibilità di rinnovare il parco veicolare fruendo
  delle agevolazioni finanziarie previste, così come, ai fini
  della protezione ambientale è stata eliminata la previsione
  temporale di cinque anni per gli interventi relativi alla
  riduzione delle emissioni inquinanti, consentendo tali
  interventi su qualsiasi veicolo in disponibilità dell'impresa
  di autotrasporto.
     Al comma 3 viene prorogato il termine per la presentazione
  dei piani di investimento connessi alla riduzione volontaria
  della capacità di carico.  Inoltre viene meglio definito il
  contenuto del beneficio concesso, che si traduce
  nell'iscrizione in bilancio, ai fini fiscali, dell'importo
  corrispondente al valore del tonnellaggio cui le imprese
  intendono rinunciare.
     Al comma 4 è eliminata la possibilità di ammettere al
  contributo le imprese che hanno effettuato operazioni di
  raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in
  vigore della legge.  Inoltre, è ridotto da cinque a due anni il
 
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  termine previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera  c),
  della legge n. 454 del 1997.
     Il comma 5 elimina le agevolazioni tariffarie alle imprese
  di autotrasporto che effettuano trasporti combinati e
  l'esenzione dal vigente sistema di tariffe a forcella dei
  trasporti stradali iniziali e terminali.  Le relative risorse
  sono destinate, pertanto, all'acquisto di mezzi ed
  attrezzature per il trasporto combinato.
     Il comma 6, relativo alla presentazione delle domande,
  precisa che non sono reputate ammissibili le domande di
  imprese che siano state oggetto di sanzioni antecedenti la
  data di entrata in vigore della legge.
     Il comma 7 è relativo alla istituzione ed alle facoltà del
  Comitato per l'autotrasporto.
  Articolo 2.
     Si è approfittato dell'occasione per apportare correzioni
  formali al decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84,
  riguardante la disciplina dell'accesso alla professione di
  autotrasportatore di cose per conto di terzi.
  Articolo 3.
     Tale articolo contiene proroghe di termini, nonché una
  interpretazione autentica di una precedente disposizione
  legislativa riguardante la forma di contratto di trasporto.
     In particolare, poiché la legge n. 454 del 1997 ha fissato
  al 15 luglio 1998 il termine per la presentazione delle
  domande per l'esodo volontario degli autotrasportatori
  monoveicolari, al fine di favorire la presentazione di
  ulteriori domande, tale termine è stato prorogato al 31
  dicembre 1999.
     Le presenti disposizioni non comportano oneri a carico del
  bilancio dello Stato.
 
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