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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65333
DDL5527-0003
Progetto di legge Camera n. 5527 - testo presentato - (DDL13-5527)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5527. TESTIPDL
...C5527.
Pag. 5 DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5527 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997,
                           n. 454).
     1.  All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
       a)  al comma 2, la lettera  f)  è sostituita
  dalla seguente:
       "f)  per trasporto combinato, il trasporto di merci
  per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o
  senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore
  effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su
  strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile
  interna o per mare, allorché questo percorso supera i 100
  chilometri in linea d'aria ed effettuano su strada il tragitto
  iniziale o terminale:
         1) fra il punto di carico della merce e l'appropriata
  stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto
  iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata
  stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto
  terminale;
         2) oppure in un raggio non superiore a 150 chilometri
  in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di
  sbarco";
       b)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
     " 3.  Per il conseguimento di maggiori più adeguati
  livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente
  dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di
  cose, nonché per determinare, sulla base del Piano generale
  dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno sviluppo delle
  quote di traffico che le imprese di autotrasporto effettuano
  mediante ricorso a tecniche di trasporto combinato, il
  Ministro dei trasporti e della navigazione adotta, con proprio
  decreto, un piano complessivo di ripartizione nel triennio
 
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  1997-1999 delle risorse per la concessione di benefìci a
  favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese.  Tali
  benefìci sono destinati alle seguenti finalità:
       a)  investimenti innovativi delle imprese di
  autotrasporto e connesse forme di garanzia anche per ulteriori
  investimenti aggiuntivi o integrativi da parte delle imprese,
  nei limiti del 50 per cento delle risorse complessive;
       b)  incentivazione all'esodo volontario delle
  imprese di trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per
  cento delle risorse complessive;
       c)  incentivazione delle aggregazioni tra imprese
  di autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15
  per cento delle risorse complessive;
       d)  finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione
  del trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature
  necessarie alla movimentazione delle unità di carico
  specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, nei
  limiti del 17 per cento delle risorse complessive";
       c)  al comma 4, le lettere  c)  e  d)  sono
  sostituite dalle seguenti:
     " c)  il comitato centrale esprime pareri obbligatori
  sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di
  cose prima della loro adozione da parte del Ministro dei
  trasporti e della navigazione, nonché sulla predisposizione
  della relativa normativa di attuazione, in conformità ai
  princìpi di cui all'articolo 92 del Trattato CE;
       d)  il comitato centrale propone al Ministro dei
  trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti
  amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni
  esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai
  programmi di esame per l'accesso alla professione di
  autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di
  giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente
  alla normativa comunitaria".
 
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     2.  All'articolo 2 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
       a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
     " 1.  Per lo sviluppo dell'impresa di autotrasporto di
  merci, ed in particolare, al fine di rendere più efficiente
  l'organizzazione aziendale nella catena del trasporto, di
  migliorare la sicurezza della circolazione stradale e la
  protezione dell'ambiente, nonché di favorire la formazione
  professionale degli addetti all'attività di autotrasporto, gli
  interventi previsti dal presente articolo sono destinati al
  finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
       a)  l'acquisizione dei programmi e delle
  apparecchiature finalizzati all'introduzione di tecnologie
  innovative funzionali all'innovazione della gestione
  dell'impresa di trasporto, ivi compresi i sistemi satellitari
  e telematici che consentano la gestione unitaria ed il
  controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto,
  nonché all'assistenza specialistica necessaria per il
  conseguimento della certificazione di qualità secondo gli
  standard  di cui alle norme UNI-EN 29.000 ovvero ISO
  9000.  Alle suddette iniziative è riservato il 10 per cento
  delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera
  a);
       b)  la partecipazione alla realizzazione di
  terminals  per trasporti stradali coerenti con la
  pianificazione esistente, anche comprendenti impianti per
  l'assistenza e riparazione dei veicoli, trattamento o
  smaltimento dei reflui inquinanti nonché per lo stoccaggio
  delle merci.  Alle suddette iniziative, che potranno essere
  ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali
  e comunitarie in materia di libera concorrenza, è riservato il
  38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3,
  lettera  a);
       c)  la riconversione e modifica del parco veicolare
  circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per
  conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza
  stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli
 
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  immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in
  vigore della presente disposizione, e per consentire una
  riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in
  modo da conseguire  standard  più elevati di quelli
  previsti dalle linee guida comunitarie; nonché mediante
  l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in
  particolare di quelle specificamente destinate al trasporto
  combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di
  merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti
  deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva
  dell'offerta di trasporto stradale in favore
  dell'intermodalità.  Alle suddette iniziative è riservato il 46
  per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3,
  lettera  a);
       d)  interventi di adeguamento per la riduzione di
  emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa
  di autotrasporto.  Per tali interventi può essere concesso un
  contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato
  dalle aziende interessate.  Alle suddette iniziative è
  riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo
  1, comma 3, lettera  a);
       e)  la formazione professionale degli operatori e
  dei loro dipendenti, finalizzata ad acquisire competenze e
  capacità professionali adeguate alla gestione dei nuovi
  modelli di impresa e delle nuove tecnologie di movimentazione
  delle unità di carico, dei mezzi di trasporto e degli impianti
  intermodali, anche utilizzando a tale scopo le risorse
  attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea.
  Alle suddette iniziative è riservato il 2 per cento delle
  risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera
  a) ";
       b)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
     " 2.  A favore delle operazioni di cui al comma 1,
  realizzate nel triennio 1998-2000, possono essere concessi
  mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di
  riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed
  interessi costanti, con le seguenti caratteristiche:
       a)  per le operazioni di cui al comma 1, lettera
  a),  mutui quinquennali fino al 75 per cento
  dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni;
 
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       b)  per le operazioni di cui al comma 1, lettera
  b),  mutui decennali fino al 60 per cento
  dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;
       c)  per le operazioni di cui al comma 1, lettera
  c),  mutui quinquennali fino al 70 per cento
  dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;
       d)  per le iniziative di cui al comma 1, lettera
  d),  possono essere concessi contributi a copertura delle
  spese documentate.  Sono ammesse anticipazioni";
       c)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
     " 3.  I finanziamenti per gli interventi di cui al
  comma 1, lettere  a)  e  b),  possono essere concessi
  alla medesima impresa anche per più operazioni a condizione
  che, prima dell'accensione di un nuovo mutuo, sia stata
  rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno dei mutui
  già in essere";
       d)  al comma 4, la lettera  e)  è abrogata;
       e)  il comma 6 è abrogato;
     3.  All'articolo 3 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
       a)  il comma 7 è sostituito dal seguente:
     " 7.  Alle imprese nazionali autorizzate
  all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  disposizione, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo
  del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a
  non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di cinque
  anni e presentino, nel termine di quattro mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente disposizione, un piano di
  investimenti triennali per il miglioramento della qualità del
  servizio, è concesso un contributo, in conto capitale, fino al
  100 per cento del valore dei titoli autorizzativi alla data di
 
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  entrata in vigore della presente disposizione e oggetto di
  rinuncia";
       b)  al comma 8, la lettera  a)  è sostituita
  dalla seguente:
     " a)  per il calcolo e l'erogazione del contributo di
  cui al comma 7, nonché per la relativa iscrizione in bilancio
  in rapporto alle percentuali di tonnellaggio cui le imprese
  rinunciano;".
     4.  All'articolo 4 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
       a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
     " 1.  Per i processi di aggregazione tra imprese di
  autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di
  cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente
  finalizzati ad operare, nel comparto del trasporto combinato,
  nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di
  sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli
  di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione
  dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso un
  utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacità di carico e
  dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per
  l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli
  investimenti connessi al progetto di aggregazione ed
  agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove
  strutture risultanti dalle aggregazioni.  Il Ministro dei
  trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentiti il
  comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e le
  competenti Commissioni parlamentari, stabilisce i criteri e le
  procedure per la concessione dei benefìci tenuto conto di
  quanto previsto dal comma 2 e della necessità di assicurare
  che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della
  libera concorrenza";
       b)  al comma 2, le lettere  b)  e  c)  sono
  sostituite dalle seguenti:
       " b)  le imprese che si associano in raggruppamenti
  ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;
       c)  i raggruppamenti di imprese già esistenti alla
  data di entrata in vigore della presente disposizione, che
 
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  associano nuove imprese che non abbiano effettuato analoghi
  raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima.
  Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i
  raggruppamenti che provvedono a fondersi tra loro";
       c)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
     " 3.  Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui
  al comma 2 sono concessi contributi per la partecipazione dei
  propri addetti a corsi di formazione e aggiornamento
  professionale fino al 50 per cento del costo di partecipazione
  e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per
  ciascun corso".
     5.  All'articolo 5 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
       a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
     " 1.  A favore delle iniziative previste all'articolo
  1, comma 3, lettera  d),  possono essere concessi mutui
  quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel
  limite massimo di lire 1,5 miliardi";
       b)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
     " 2.  Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1
  sono destinate:
       a)  alla partecipazione ed alla realizzazione di
  terminal  per il trasporto combinato, ivi inclusi i
  depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle
  unità di carico;
       b)  alla acquisizione di programmi ed
  apparecchiature elettroniche e telematiche riferite alla
  catena del trasporto combinato;
       c)  alla acquisizione di unità di trasporto
  combinato e delle relative attrezzature";
       c)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
     " 3.  Le iniziative di cui al comma 2, lettera
  a),  potranno essere ammesse in quanto conformi alle
  vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di
  libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del
  trasporto combinato";
       d)  il comma 4 è abrogato.
 
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     6.  Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal
  seguente:
     " 2.  Non sono ammissibili le domande presentate da
  imprese che non hanno applicato il contratto nazionale e da
  imprese che nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della
  presente disposizione sono state oggetto di sanzioni
  disciplinari o amministrative comminate dall'albo degli
  autotrasportatori o dalla Direzione generale della
  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per
  violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie, di cui
  al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, con
  esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare
  compilazione della lettera di vettura, per violazioni al
  regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre
  1985, per trasporti abusivi".
     7.  All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera  h)  è
  aggiunta la seguente:
     " h-bis)  con il decreto di istituzione del Comitato
  per l'autotrasporto e l'intermodalità sono nominati, oltre i
  membri effettivi, un ugual numero di membri supplenti dei
  componenti di cui alle lettere  c), d), e), f), g)  e
  h),  designati con le stesse modalità di cui al presente
  comma".
     8.  All'articolo 10, dopo il comma 4 è inserito il
  seguente:
     " 4-bis.  Il Comitato di cui all'articolo 8 è
  autorizzato ad utilizzare indifferentemente le risorse
  previste all'articolo 1 per le finalità di cui alla presente
  legge, qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali
  risorse per le finalità di spesa originarie".
 
DATA=981217 FASCID=DDL13-5527 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5527 TOTPAG=0015 TOTDOC=0005 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=552700 00 FASCIDC=13DDL5527 SORTNAV=0552700 000 00000 ZZDDLC5527 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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