| (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997,
n. 454).
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera f) è sostituita
dalla seguente:
"f) per trasporto combinato, il trasporto di merci
per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o
senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore
effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su
strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile
interna o per mare, allorché questo percorso supera i 100
chilometri in linea d'aria ed effettuano su strada il tragitto
iniziale o terminale:
1) fra il punto di carico della merce e l'appropriata
stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto
iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata
stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto
terminale;
2) oppure in un raggio non superiore a 150 chilometri
in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di
sbarco";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Per il conseguimento di maggiori più adeguati
livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente
dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di
cose, nonché per determinare, sulla base del Piano generale
dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno sviluppo delle
quote di traffico che le imprese di autotrasporto effettuano
mediante ricorso a tecniche di trasporto combinato, il
Ministro dei trasporti e della navigazione adotta, con proprio
decreto, un piano complessivo di ripartizione nel triennio
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1997-1999 delle risorse per la concessione di benefìci a
favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali
benefìci sono destinati alle seguenti finalità:
a) investimenti innovativi delle imprese di
autotrasporto e connesse forme di garanzia anche per ulteriori
investimenti aggiuntivi o integrativi da parte delle imprese,
nei limiti del 50 per cento delle risorse complessive;
b) incentivazione all'esodo volontario delle
imprese di trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per
cento delle risorse complessive;
c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese
di autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15
per cento delle risorse complessive;
d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione
del trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature
necessarie alla movimentazione delle unità di carico
specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, nei
limiti del 17 per cento delle risorse complessive";
c) al comma 4, le lettere c) e d) sono
sostituite dalle seguenti:
" c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori
sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di
cose prima della loro adozione da parte del Ministro dei
trasporti e della navigazione, nonché sulla predisposizione
della relativa normativa di attuazione, in conformità ai
princìpi di cui all'articolo 92 del Trattato CE;
d) il comitato centrale propone al Ministro dei
trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti
amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni
esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai
programmi di esame per l'accesso alla professione di
autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di
giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente
alla normativa comunitaria".
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2. All'articolo 2 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Per lo sviluppo dell'impresa di autotrasporto di
merci, ed in particolare, al fine di rendere più efficiente
l'organizzazione aziendale nella catena del trasporto, di
migliorare la sicurezza della circolazione stradale e la
protezione dell'ambiente, nonché di favorire la formazione
professionale degli addetti all'attività di autotrasporto, gli
interventi previsti dal presente articolo sono destinati al
finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
a) l'acquisizione dei programmi e delle
apparecchiature finalizzati all'introduzione di tecnologie
innovative funzionali all'innovazione della gestione
dell'impresa di trasporto, ivi compresi i sistemi satellitari
e telematici che consentano la gestione unitaria ed il
controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto,
nonché all'assistenza specialistica necessaria per il
conseguimento della certificazione di qualità secondo gli
standard di cui alle norme UNI-EN 29.000 ovvero ISO
9000. Alle suddette iniziative è riservato il 10 per cento
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera
a);
b) la partecipazione alla realizzazione di
terminals per trasporti stradali coerenti con la
pianificazione esistente, anche comprendenti impianti per
l'assistenza e riparazione dei veicoli, trattamento o
smaltimento dei reflui inquinanti nonché per lo stoccaggio
delle merci. Alle suddette iniziative, che potranno essere
ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali
e comunitarie in materia di libera concorrenza, è riservato il
38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3,
lettera a);
c) la riconversione e modifica del parco veicolare
circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per
conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza
stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli
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immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e per consentire una
riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in
modo da conseguire standard più elevati di quelli
previsti dalle linee guida comunitarie; nonché mediante
l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in
particolare di quelle specificamente destinate al trasporto
combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di
merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti
deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva
dell'offerta di trasporto stradale in favore
dell'intermodalità. Alle suddette iniziative è riservato il 46
per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3,
lettera a);
d) interventi di adeguamento per la riduzione di
emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa
di autotrasporto. Per tali interventi può essere concesso un
contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato
dalle aziende interessate. Alle suddette iniziative è
riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo
1, comma 3, lettera a);
e) la formazione professionale degli operatori e
dei loro dipendenti, finalizzata ad acquisire competenze e
capacità professionali adeguate alla gestione dei nuovi
modelli di impresa e delle nuove tecnologie di movimentazione
delle unità di carico, dei mezzi di trasporto e degli impianti
intermodali, anche utilizzando a tale scopo le risorse
attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea.
Alle suddette iniziative è riservato il 2 per cento delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera
a) ";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. A favore delle operazioni di cui al comma 1,
realizzate nel triennio 1998-2000, possono essere concessi
mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di
riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed
interessi costanti, con le seguenti caratteristiche:
a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera
a), mutui quinquennali fino al 75 per cento
dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni;
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b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera
b), mutui decennali fino al 60 per cento
dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;
c) per le operazioni di cui al comma 1, lettera
c), mutui quinquennali fino al 70 per cento
dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;
d) per le iniziative di cui al comma 1, lettera
d), possono essere concessi contributi a copertura delle
spese documentate. Sono ammesse anticipazioni";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. I finanziamenti per gli interventi di cui al
comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi
alla medesima impresa anche per più operazioni a condizione
che, prima dell'accensione di un nuovo mutuo, sia stata
rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno dei mutui
già in essere";
d) al comma 4, la lettera e) è abrogata;
e) il comma 6 è abrogato;
3. All'articolo 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Alle imprese nazionali autorizzate
all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo
del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a
non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di cinque
anni e presentino, nel termine di quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, un piano di
investimenti triennali per il miglioramento della qualità del
servizio, è concesso un contributo, in conto capitale, fino al
100 per cento del valore dei titoli autorizzativi alla data di
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entrata in vigore della presente disposizione e oggetto di
rinuncia";
b) al comma 8, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
" a) per il calcolo e l'erogazione del contributo di
cui al comma 7, nonché per la relativa iscrizione in bilancio
in rapporto alle percentuali di tonnellaggio cui le imprese
rinunciano;".
4. All'articolo 4 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Per i processi di aggregazione tra imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di
cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente
finalizzati ad operare, nel comparto del trasporto combinato,
nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di
sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli
di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione
dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso un
utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacità di carico e
dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per
l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli
investimenti connessi al progetto di aggregazione ed
agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove
strutture risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentiti il
comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e le
competenti Commissioni parlamentari, stabilisce i criteri e le
procedure per la concessione dei benefìci tenuto conto di
quanto previsto dal comma 2 e della necessità di assicurare
che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della
libera concorrenza";
b) al comma 2, le lettere b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
" b) le imprese che si associano in raggruppamenti
ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;
c) i raggruppamenti di imprese già esistenti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, che
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associano nuove imprese che non abbiano effettuato analoghi
raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima.
Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i
raggruppamenti che provvedono a fondersi tra loro";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui
al comma 2 sono concessi contributi per la partecipazione dei
propri addetti a corsi di formazione e aggiornamento
professionale fino al 50 per cento del costo di partecipazione
e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per
ciascun corso".
5. All'articolo 5 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. A favore delle iniziative previste all'articolo
1, comma 3, lettera d), possono essere concessi mutui
quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel
limite massimo di lire 1,5 miliardi";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1
sono destinate:
a) alla partecipazione ed alla realizzazione di
terminal per il trasporto combinato, ivi inclusi i
depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle
unità di carico;
b) alla acquisizione di programmi ed
apparecchiature elettroniche e telematiche riferite alla
catena del trasporto combinato;
c) alla acquisizione di unità di trasporto
combinato e delle relative attrezzature";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera
a), potranno essere ammesse in quanto conformi alle
vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di
libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del
trasporto combinato";
d) il comma 4 è abrogato.
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6. Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal
seguente:
" 2. Non sono ammissibili le domande presentate da
imprese che non hanno applicato il contratto nazionale e da
imprese che nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della
presente disposizione sono state oggetto di sanzioni
disciplinari o amministrative comminate dall'albo degli
autotrasportatori o dalla Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per
violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie, di cui
al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, con
esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare
compilazione della lettera di vettura, per violazioni al
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre
1985, per trasporti abusivi".
7. All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera h) è
aggiunta la seguente:
" h-bis) con il decreto di istituzione del Comitato
per l'autotrasporto e l'intermodalità sono nominati, oltre i
membri effettivi, un ugual numero di membri supplenti dei
componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e
h), designati con le stesse modalità di cui al presente
comma".
8. All'articolo 10, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
" 4-bis. Il Comitato di cui all'articolo 8 è
autorizzato ad utilizzare indifferentemente le risorse
previste all'articolo 1 per le finalità di cui alla presente
legge, qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali
risorse per le finalità di spesa originarie".
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