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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65334
DDL5527-0004
Progetto di legge Camera n. 5527 - testo presentato - (DDL13-5527)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C5527. TESTIPDL
...C5527.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5527 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 1998, n.
                             84).
     1.  Al decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
       a)  il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal
  seguente:
     " 2.  Con decreto del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, sentita la Commissione dell'Unione europea,
 
                              Pag. 13
 
  possono essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione
  delle disposizioni del presente decreto le imprese che
  effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto
  una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in
  considerazione della natura della merce trasportata o della
  brevità del percorso, nonché, per il periodo di un triennio,
  quelle che esercitano l'attività di autotrasporto di merci su
  strada per conto di terzi con veicoli la cui massa complessiva
  a pieno carico non superi le 6 tonnellate.  Le imprese esentate
  devono comunque essere iscritte all'albo e dimostrare il
  possesso del requisito dell'onorabilità";
       b)  il comma 10 dell'articolo 9 è sostituito dal
  seguente:
     " 10.  Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo
  21 della legge n. 298 del 1974, per le violazioni accertate
  degli articoli 6, 7, 10, 62, 142, 167, commi 1, 2 e 3, 178 e
  179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
  successive modificazioni, nonché degli articoli da 15 a 19
  della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive
  modificazioni, sono comminate solo a carico di coloro che
  dirigono l'attività di trasporto dell'impresa, qualora
  l'impresa, in cui il preposto opera, dimostri di aver adottato
  tutte le misure idonee intese ad evitare le infrazioni
  commesse.  Le sanzioni disciplinari esplicano i propri effetti
  a valere sull'iscrizione del soggetto sanzionato nell'elenco
  di cui all'articolo 6, comma 6";
       c)  l'allegato A, numero 2, è sostituito dal
  seguente:
     " 2.  Gestione commerciale e finanziaria
  dell'azienda:
       modi di pagamento e di finanziamento;
       calcolo dei prezzi di costo;
       regime dei prezzi e condizioni di trasporto;
       contabilità commerciale;
       assicurazioni;
       fatture;
 
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       ausiliari di trasporto;
       tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su
  strada, ivi comprese nozioni sui nuovi modelli di impresa e
  sulle più moderne tecnologie;
       tecnica commerciale";
       d)  l'allegato A, numero 5, è sostituito dal
  seguente:
     " 5.  Sicurezza stradale:
       disposizioni legislative, regolamentari ed
  amministrative applicabili in materia di circolazione;
       sicurezza della circolazione;
       prevenzione degli incidenti e misure da prendersi in
  caso di incidente".
 
DATA=981217 FASCID=DDL13-5527 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5527 TOTPAG=0015 TOTDOC=0005 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=032 PAGFIN=0014 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=552700 00 FASCIDC=13DDL5527 SORTNAV=0552700 000 00000 ZZDDLC5527 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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