| (Interventi vari).
1. La data di applicazione delle disposizioni relative al
servizio di scorta tecnica per i veicoli e i trasporti
eccezionali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7
marzo 1997, n. 48, è prorogata al 31 dicembre 1998.
2. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno
1974, n. 298, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 29
marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che, ove le
parti non abbiano stipulato in forma scritta il contratto, lo
stesso è nullo qualora il vettore non comprovi il possesso dei
requisiti relativi all'iscrizione all'albo degli
autotrasportatori ed all'autorizzazione al trasporto di cose
per conto di terzi, rilasciate dagli organi competenti.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è
autorizzato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, a riaprire il termine,
non oltre il 31 dicembre 1999, per la presentazione delle
domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 3,
comma 1, della citata legge n. 454 del 1997, per
l'incentivazione all'esodo volontario degli autotrasportatori
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monoveicolari. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 7,
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è prorogato a novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 8, della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, è prorogato a quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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