Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65350
DDL5527-0015
Relazione Camera n. 5527-A (DDL13-5527-A)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C5527A, C487A, C2319A, C5037A. TESTIPDL
...C5527A, C487A, C2319A, C5037A.
...PROPOSTE DI LEGGE n. 487 d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5527A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Il trasporto di cose in conto proprio è quello eseguito
  da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici,
  qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando
  concorrano le seguenti condizioni:
         a)  il trasporto avvenga con mezzi di proprietà, o
  in usufrutto, di chi esercita il trasporto, o da questi
  acquistati con patto di riservato dominio, ovvero presi in
  locazione con facoltà di acquisto ed i preposti alla guida ed
  alla scorta dei veicoli, se non esercitata personalmente dal
  titolare della licenza di cui all'articolo 3, risultino
  lavoratori dipendenti o equiparati;
         b)  le merci trasportate appartengano all'impresa o
  siano state da essa vendute, acquistate, date o prese in
  affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
         c)  il trasporto serva a far affluire le merci
  all'impresa, o a spedirle dall'impresa o, per esigenze
  aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
         d)  il trasporto costituisca soltanto un'attività
  accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.
     2.  In caso di guasto di breve durata del veicolo
  normalmente utilizzato dall'impresa, il trasporto può essere
  effettuato con un veicolo preso in locazione senza conducente,
  previa comunicazione all'ufficio provinciale della
  motorizzazione civile che ha rilasciato la licenza.
     3.  Una copia del contratto di locazione di cui al comma 2
  deve essere conservata durante il trasporto.
     4.  L'ufficio provinciale della motorizzazione civile può
  effettuare eventuali controlli anche successivamente alla
  esecuzione dei trasporti.
     5.  Chiunque esegua il trasporto di cose in conto proprio
  senza essere munito della licenza di cui all'articolo 3 è
  punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
  lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
     6.  Se l'illecito di cui al comma 5 viene accertato durante
  l'esecuzione del trasporto, si procede al sequestro del
  veicolo e della merce.
     7.  L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di
  autotrasporto di cose in conto proprio ha come effetto la
  cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 15 e
  l'interessato non può essere riscritto se non dopo che siano
  trascorsi due anni dalla sua cancellazione.
 
DATA=990721 FASCID=DDL13-5527-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5527 TOTPAG=0048 TOTDOC=0071 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= FPD PAGINIZ=0027 RIGINIZ=018 PAGFIN=0027 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=27 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=552700A00 FASCIDC=13DDL5527 A SORTNAV=0552700A000 00000 ZZDDLC5527A NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



Ritorna al menu della banca dati