| 1. Il trasporto di cose in conto proprio è quello eseguito
da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici,
qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando
concorrano le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà, o
in usufrutto, di chi esercita il trasporto, o da questi
acquistati con patto di riservato dominio, ovvero presi in
locazione con facoltà di acquisto ed i preposti alla guida ed
alla scorta dei veicoli, se non esercitata personalmente dal
titolare della licenza di cui all'articolo 3, risultino
lavoratori dipendenti o equiparati;
b) le merci trasportate appartengano all'impresa o
siano state da essa vendute, acquistate, date o prese in
affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
c) il trasporto serva a far affluire le merci
all'impresa, o a spedirle dall'impresa o, per esigenze
aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
d) il trasporto costituisca soltanto un'attività
accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.
2. In caso di guasto di breve durata del veicolo
normalmente utilizzato dall'impresa, il trasporto può essere
effettuato con un veicolo preso in locazione senza conducente,
previa comunicazione all'ufficio provinciale della
motorizzazione civile che ha rilasciato la licenza.
3. Una copia del contratto di locazione di cui al comma 2
deve essere conservata durante il trasporto.
4. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile può
effettuare eventuali controlli anche successivamente alla
esecuzione dei trasporti.
5. Chiunque esegua il trasporto di cose in conto proprio
senza essere munito della licenza di cui all'articolo 3 è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
6. Se l'illecito di cui al comma 5 viene accertato durante
l'esecuzione del trasporto, si procede al sequestro del
veicolo e della merce.
7. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di
autotrasporto di cose in conto proprio ha come effetto la
cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 15 e
l'interessato non può essere riscritto se non dopo che siano
trascorsi due anni dalla sua cancellazione.
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