| 1. Le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto di
cose per conto di terzi devono dimostrare all'ufficio
provinciale della motorizzazione civile della provincia in cui
hanno la sede principale di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) onorabilità;
b) capacità finanziaria;
c) capacità professionale.
2. La capacità professionale è accertata da apposite
commissioni di esame istituite con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione presso ogni direzione
provinciale della motorizzazione civile, composte
esclusivamente da funzionari della pubblica amministrazione e
da docenti.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, determina in armonia con le norme
comunitarie, l'accesso alla professione, stabilendo:
a) i criteri per accertare i requisiti di
onorabilità, capacità finanziaria, e capacità professionale,
di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalità di accertamento del
permanere di tali requisiti nelle imprese esercenti l'attività
di autotrasporto di cose per conto terzi;
c) i criteri di riconoscimento dell'accesso alla
professione ottenuta in altro Stato membro della Comunità
europea.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
stabiliti l'ammontare dei gettoni di presenza da corrispondere
ai membri delle commissioni di cui al comma 2.
5. Con il decreto di cui al comma 4 è altresì stabilito
l'importo della tassa da versare da parte di ciascun candidato
per essere ammesso a sostenere l'esame di accertamento della
capacità professionale.
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