| 1. Alle società cooperative, costituite da imprese
artigiane di autotrasporto di cose per conto di terzi
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, che sostituiscono i veicoli in disponibilità con
veicoli rispondenti alle caratteristiche di cui alle direttive
88/77/CEE, del Consiglio, del 3 dicembre 1987 e 91/542/CEE,
del Consiglio, del 1^ ottobre 1991, è concessa per il periodo
di un biennio a partire dalla data di costituzione, la
fiscalizzazione totale degli oneri sociali dovuti per i soci
dipendenti.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli oneri previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori
dipendenti con la qualifica di conducente per autotreni che
effettivamente svolgono tale mansione presso aziende
autorizzate ad esercitare l'autotrasporto di cose per conto di
terzi, sono ridotti del 50 per cento.
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