| 1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
a) gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in
dotazione fissa alle Forze armate, ai corpi armati dello
Stato, al Corpo dei Vigili del fuoco, alla Croce rossa
italiana ed al Corpo forestale dello Stato, muniti delle
particolari targhe di riconoscimento;
b) gli autoveicoli di proprietà
dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, dei comuni,
delle province e dei loro consorzi, destinati esclusivamente
al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle
esigenze interne di tali amministrazioni;
c) gli autoveicoli di proprietà delle
rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri,
adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle
loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento
negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel
caso di Stati esteri membri della Comunità europea;
d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le
autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri
autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a
giudizio del Ministero dei trasporti e della navigazione -
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali
mezzi d'opera;
e) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di
linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al
trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a
collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e
tranvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e
pacchi agricoli.
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