| (Istituzione dell'Agenzia nazionale
autotrasporto per conto terzi).
1. E' istituita, presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione, l'Agenzia nazionale autotrasporto per conto terzi
(ANAT), sotto la direzione e la vigilanza del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
2. Sono trasferite all'ANAT le funzioni amministrative
esercitate da organi centrali e periferici del Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in
materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ed in
particolare:
a) la disciplina dell'autotrasporto nazionale ed
internazionale di cose per conto terzi, le autorizzazioni
ordinarie e speciali, i servizi di piazza, i trasporti
combinati ed internazionali, le abilitazioni per trasporti
speciali e le licenze comunitarie;
b) l'attuazione delle politiche fiscali e
finanziarie previste per il settore;
c) la vigilanza sull'albo nazionale di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e
sulle condizioni di mercato dei trasporti nazionali e
internazionali, la costituzione e la variazione del Comitato
centrale e dei comitati provinciali, le istruzioni per il
funzionamento di tali comitati e le relative funzioni
ispettive, la determinazione della quota per l'iscrizione
all'albo nazionale.
3. Sono altresì trasferite all'ANAT le attribuzioni e le
relative funzioni amministrative previste dalla legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni, per il Comitato
centrale e per i comitati provinciali e regionali per l'albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituiti con la
medesima legge.
4. L'ANAT subentra in tutti i rapporti giuridici,
economici e contabili, attivi e passivi già di pertinenza
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione relativamente alle funzioni ed
attribuzioni trasferite ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione si provvede alla rideterminazione della pianta
organica della Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, riducendola in proporzione
alle competenze ed attribuzioni residuate e del personale non
trasferito all'ANAT ai sensi dell'articolo 20, ed
all'approvazione della pianta organica dell'ANAT, tenendo
conto delle competenze ed attribuzioni trasferite ai sensi dei
commi 2 e 3 del presente articolo e delle relative esigenze
operative.
| |