| (Compiti dell'ANAT).
1. L'ANAT provvede, con criteri di economicità ed
efficienza e nel rispetto della normativa comunitaria:
a) a curare l'attuazione dei programmi elaborati e
delle direttive emanate dal Ministro dei trasporti e della
navigazione, secondo le priorità ed in coerenza con gli
obiettivi politici da questi definiti;
b) a predisporre disposizioni di attuazione di
leggi e di regolamenti e ad adottare tutti i provvedimenti
riguardanti l'autotrasporto per conto di terzi nelle materie
di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, entro i termini
procedimentali ivi previsti;
c) a promuovere, di intesa con le associazioni
nazionali di categoria, lo sviluppo ed il miglioramento
dell'autotrasporto di cose, assumendo, a tale fine, ogni
idonea iniziativa, ivi compresa l'acquisizione di apparati
informativi e trasmissivi da porre a disposizione delle
imprese di autotrasporto;
Pag. 34
d) a curare la formazione la tenuta e la
pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi,
utilizzando le quote versate dagli autotrasportatori ai sensi
dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e
determinate con la procedura di cui al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n.
681;
e) ad istituire, direttamente o con affidamento a
terzi, centri e scuole per la formazione professionale e
l'orientamento, per la qualificazione, riqualificazione,
specializzazione professionale e per l'aggiornamento di
imprenditori, dirigenti e dipendenti delle imprese esercenti
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche nel quadro
del processo di ammodernamento e riconversione aziendale,
utilizzando a tale fine anche parte delle quote di cui alla
lettera d), nonché stanziamenti resi disponibili in
ambito comunitario e contributi dello Stato, delle regioni,
degli enti pubblici e di privati;
f) a favorire l'uniformità, in ambito comunitario,
delle condizioni di accesso alla professione e di capacità
finanziarie;
g) ad elaborare documenti di trasporto che
consentano una più efficace protezione da irregolarità ed
abusi;
h) ad attivare l'accesso alle informazioni delle
varie amministrazioni ai fini della regolarità dei
trasporti;
i) a promuovere monitoraggi ai fini del controllo
delle ore di guida e degli accertamenti relativi alle
condizioni di salute e di lavoro degli autotrasportatori e
dell'ambiente;
l) a gestire gli aiuti concessi dallo Stato per la
ristrutturazione delle imprese di trasporto e per ridurre
l'eccesso di capacità di carico, in armonia con la normativa
comunitaria;
m) ad elaborare e gestire piani a carattere
generale di ristrutturazione del settore, in armonia con la
normativa comunitaria;
n) a curare l'informatizzazione delle procedure
relative alla formazione, tenuta e pubblicazione dell'Albo
nazionale e degli albi provinciali degli autotrasportatori per
conto di terzi, nonché dell'attività operativa dell'Agenzia
individuando i responsabili dei singoli procedimenti ed
utilizzando o innovando le procedure in atto presso il centro
elaborazione dati (CED) della Direzione generale della
motorizzazione civile dei trasporti in concessione;
o) a partecipare ad associazioni senza scopo di
lucro operanti in Italia ed all'estero che interessano
l'autotrasporto di cose per conto terzi ed aventi per fine la
formazione professionale, l'acquisizione, la conoscenza e la
diffusione di studi e dati statistici ed economici riguardanti
il trasporto per conto di terzi.
| |