| (Commissione per l'individuazione
delle associazioni di categoria
degli autotrasportatori).
1. L'individuazione delle associazioni nazionali e locali
di categoria degli autotrasportatori per conto terzi, in
possesso dei requisiti per la partecipazione al Comitato
centrale dell'autotrasporto per conto terzi (CCAT) ed ai
comitati provinciali, è effettuata da una commissione nominata
dal Ministro dei trasporti e della navigazione e presieduta
dal presidente del CCAT. Di essa fanno parte tre membri scelti
dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra persone che
abbiano una provata competenza in materia di autotrasporto.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata entro il
novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato
quinquennale dei rappresentanti in carica, e deve concludere i
propri lavori entro novanta giorni dalla nomina.
3. Ai fini della individuazione delle associazioni
nazionali, cui spetta designare i propri rappresentanti a
copertura dei posti loro destinati nel CCAT, la commissione
predispone una graduatoria delle stesse associazioni, tenendo
conto dei seguenti requisiti:
a) almeno trenta sedi locali;
b) attività di autotrasporto di cose per conto di
terzi effettivamente svolta da almeno dieci imprese associate
presso ciascuna sede territoriale;
c) anzianità di costituzione delle associazioni di
almeno cinque anni;
d) portata utile complessiva dei veicoli in
disponibilità delle imprese associate per almeno 30.000
tonnellate, ovvero un numero di almeno 1.500 imprese
associate;
e) partecipazione alla stipulazione di contratti
collettivi nazionali di lavoro per il settore
dell'autotrasporto;
f) svolgimento di efficaci azioni sindacali;
g) collaborazione fornita alla pubblica
amministrazione con la partecipazione a commissioni, con la
consulenza fornita per la predisposizione di norme, ovvero in
trattative internazionali in materia di autotrasporto di cose
per conto di terzi;
h) ordinamento interno a base democratica sancito
dallo statuto;
i) esclusiva rappresentanza degli interessi della
categoria dei vettori.
4. Ai fini della individuazione delle associazioni locali,
cui spetta designare propri rappresentanti a copertura dei
posti loro destinati nei comitati provinciali, la commissione
predispone distinte graduatorie, tenendo conto dei seguenti
requisiti:
a) adesione alle associazioni nazionali presenti
nel CCAT;
b) ordinamento interno a base democratica sancito
dallo statuto;
c) esclusiva rappresentanza degli interessi dei
vettori;
d) numero degli associati;
e) portata utile complessiva dei veicoli in
disponibilità degli associati.
5. Le graduatorie approvate dal Ministro dei trasporti e
della navigazione sono pubblicate nella Gazzetta
Pag. 36
Ufficiale della Repubblica italiana entro centoventi giorni
dalla data di nomina della commissione.
6. Le procedure per la nomina dei rappresentanti delle
associazioni di cui al presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentite le associazioni nazionali di categoria presenti nel
CCAT. Le procedure devono essere concluse entro centottanta
giorni dalla nomina della commissione di cui al comma 1, con
la nomina degli aventi diritto, che è effettuata con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione.
| |