| (Comitato centrale dell'autotrasporto
per conto terzi).
1. Il Comitato centrale dell'autotrasporto per conto terzi
(CCAT) è l'organo collegiale di amministrazione dell'ANAT.
2. Il CCAT è composto:
a) dal presidente, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione e sentite le associazioni di
categoria degli autotrasportatori presenti nel CCAT;
b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dei trasporti e della navigazione, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno, delle finanze, dell'ambiente, del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, designati dai rispettivi
Ministri, nonché da un rappresentante dall'Autorità di governo
competente in materia di affari dell'Unione europea;
c) da dodici rappresentanti designati dalle
associazioni nazionali delle imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi;
d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
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dicembre 1947, n. 1577, designati dalle rispettive
associazioni di categoria degli autotrasportatori;
e) dal segretario del CCAT, che partecipa alle
sedute con voto consultivo.
3. Il CCAT elegge fra i suoi componenti due
vicepresidenti, di cui almeno uno scelto fra i rappresentanti
indicati nella lettera c) del comma 2.
4. I componenti del CCAT di cui alle lettere b), c), d)
ed e) del comma 2 sono nominati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, durano in carica
cinque anni, salvo revoca dell'ente designante, e possono
essere riconfermati.
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