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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65385
DDL5527-0050
Relazione Camera n. 5527-A (DDL13-5527-A)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.50 (che inizia a pag.37 dello stampato)
...C5527A, C487A, C2319A, C5037A. TESTIPDL
...C5527A, C487A, C2319A, C5037A.
...n. 2319 d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5527A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Attribuzioni del CCAT).
     1.  Il CCAT ha le seguenti attribuzioni:
         a)  formula proposte al Ministro dei trasporti e
  della navigazione in ordine ai programmi dell'attività
  dell'ANAT ed ai progetti da realizzare, nonché in ordine a
  schemi di atti normativi;
         b)  attua i programmi elaborati dal Ministro dei
  trasporti e della navigazione secondo le priorità ed in
  coerenza con gli obiettivi politici definiti;
         c)  formula gli indirizzi ed emana le direttive per
  l'azione amministrativa e la gestione cui l'ANAT deve
  uniformarsi nello svolgimento della propria attività e
  delibera su tutta la materia di cui all'articolo 2, comma 1,
  lettera  b),  ivi comprese la concessione di particolari
  benefìci od agevolazioni alle imprese di autotrasporto per
  conto terzi;
         d)  delibera sulla normativa interna relativa
  all'organizzazione ed alla competenza delle unità centrali e
  provinciali dell'ANAT, nonché al rapporto di lavoro e di
  impiego del personale dipendente;
         e)  definisce le piante organiche del personale, da
  approvare con decreto del Ministro dei trasporti e della
  navigazione;
         f)  individua, con disposizioni di carattere
  generale, i provvedimenti che intende riservare alla propria
  competenza, e quelli attribuiti alla competenza del
  presidente, dei comitati provinciali e dei dirigenti e
  funzionari, in sede centrale e periferica;
         g)  approva le disposizioni relative alla
  formazione, tenuta e pubblicazione degli albi provinciali e
  dell'albo nazionale delle imprese esercenti l'autotrasporto di
  cose per conto di terzi, determinando la misura delle quote
  dovute annualmente dagli autotrasportatori ai sensi
  dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e del
  regolamento emanato con decreto del Presidente della
  Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, e provvede a ripartirne
  l'ammontare in conformità a quanto indicato alle lettere
  d)  ed  e)  del comma 1 dell'articolo 2 della
  presente legge, e ad adottare le deliberazioni per il
  conseguimento delle relative finalità istituzionali;
         h)  prescrive ai comitati provinciali la normativa
  ed i provvedimenti da adottare per impedire l'esercizio
  abusivo dell'autotrasporto per conto terzi;
         i)  propone al Ministro dei trasporti e della
  navigazione i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo
  15;
         l)  propone al Ministro dei trasporti e della
  navigazione la normativa per regolare il sistema di
  autorizzazioni per l'effettuazione di trasporti di cose per
  conto terzi, con riguardo alle direttive comunitarie in
  materia, alla dinamica del mercato dei trasporti ed
  all'accertato equilibrio tra la domanda e l'offerta, nonchè
  alla tutela dell'ambiente, della sicurezza, della circolazione
  e del lavoro, tenuto anche conto della necessità di garantire
  la mobilità delle merci su tutto il territorio nazionale.  La
  normativa è resa esecutiva, con proprio decreto, dal Ministro
  dei trasporti e della navigazione;
         m)  individua le specifiche attività di trasporto
  per le quali occorre una abilitazione ed i requisiti speciali
  per il loro esercizio;
 
                              Pag. 38
 
         n)  formula gli indirizzi e le direttive cui deve
  uniformarsi l'attività dei comitati provinciali, vigilando
  sulla loro osservanza;
         o)  decide in via definitiva sui ricorsi gerarchici
  proposti avverso i provvedimenti adottati dai comitati
  provinciali;
         p)  stipula le convenzioni con enti ed associazioni
  operanti nel settore dell'autotrasporto per conto terzi al
  fine di migliorarne i livelli di organizzazione e di
  operatività;
         q)  delibera la partecipazione ad associazioni
  senza fini di lucro operanti in Italia ed all'estero;
         r)  delibera le disposizioni interne per assicurare
  il proprio regolare funzionamento;
         s)  propone al Ministro dei trasporti e della
  navigazione i provvedimenti da adottare in ordine ai poteri di
  verifica e di controllo, previsti dalla lettera  g)  del
  comma 1 dell'articolo 11;
         t)  cura i rapporti con tutte le pubbliche
  amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e chiede
  ad essi ed ai soggetti coinvolti nell'attività di trasporto
  merci, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per
  l'adempimento delle sue funzioni;
         u)  delibera le norme concernenti la propria
  organizzazione interna, disciplinando il rapporto con i
  comitati per l'Albo nazionale, ai fini della gestione delle
  spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in
  deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
  Stato.
 
DATA=990721 FASCID=DDL13-5527-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5527 TOTPAG=0048 TOTDOC=0071 NDOC=0050 TIPDOC=P DOCTIT=0043 COMM= PD PAGINIZ=0037 RIGINIZ=014 PAGFIN=0038 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=552700A00 FASCIDC=13DDL5527 A SORTNAV=0552700A000 00000 ZZDDLC5527A NDOC0050 TIPDOCP DOCTIT0043 NDOC0043



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