| (Attribuzioni del CCAT).
1. Il CCAT ha le seguenti attribuzioni:
a) formula proposte al Ministro dei trasporti e
della navigazione in ordine ai programmi dell'attività
dell'ANAT ed ai progetti da realizzare, nonché in ordine a
schemi di atti normativi;
b) attua i programmi elaborati dal Ministro dei
trasporti e della navigazione secondo le priorità ed in
coerenza con gli obiettivi politici definiti;
c) formula gli indirizzi ed emana le direttive per
l'azione amministrativa e la gestione cui l'ANAT deve
uniformarsi nello svolgimento della propria attività e
delibera su tutta la materia di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), ivi comprese la concessione di particolari
benefìci od agevolazioni alle imprese di autotrasporto per
conto terzi;
d) delibera sulla normativa interna relativa
all'organizzazione ed alla competenza delle unità centrali e
provinciali dell'ANAT, nonché al rapporto di lavoro e di
impiego del personale dipendente;
e) definisce le piante organiche del personale, da
approvare con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione;
f) individua, con disposizioni di carattere
generale, i provvedimenti che intende riservare alla propria
competenza, e quelli attribuiti alla competenza del
presidente, dei comitati provinciali e dei dirigenti e
funzionari, in sede centrale e periferica;
g) approva le disposizioni relative alla
formazione, tenuta e pubblicazione degli albi provinciali e
dell'albo nazionale delle imprese esercenti l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, determinando la misura delle quote
dovute annualmente dagli autotrasportatori ai sensi
dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e del
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, e provvede a ripartirne
l'ammontare in conformità a quanto indicato alle lettere
d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della
presente legge, e ad adottare le deliberazioni per il
conseguimento delle relative finalità istituzionali;
h) prescrive ai comitati provinciali la normativa
ed i provvedimenti da adottare per impedire l'esercizio
abusivo dell'autotrasporto per conto terzi;
i) propone al Ministro dei trasporti e della
navigazione i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo
15;
l) propone al Ministro dei trasporti e della
navigazione la normativa per regolare il sistema di
autorizzazioni per l'effettuazione di trasporti di cose per
conto terzi, con riguardo alle direttive comunitarie in
materia, alla dinamica del mercato dei trasporti ed
all'accertato equilibrio tra la domanda e l'offerta, nonchè
alla tutela dell'ambiente, della sicurezza, della circolazione
e del lavoro, tenuto anche conto della necessità di garantire
la mobilità delle merci su tutto il territorio nazionale. La
normativa è resa esecutiva, con proprio decreto, dal Ministro
dei trasporti e della navigazione;
m) individua le specifiche attività di trasporto
per le quali occorre una abilitazione ed i requisiti speciali
per il loro esercizio;
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n) formula gli indirizzi e le direttive cui deve
uniformarsi l'attività dei comitati provinciali, vigilando
sulla loro osservanza;
o) decide in via definitiva sui ricorsi gerarchici
proposti avverso i provvedimenti adottati dai comitati
provinciali;
p) stipula le convenzioni con enti ed associazioni
operanti nel settore dell'autotrasporto per conto terzi al
fine di migliorarne i livelli di organizzazione e di
operatività;
q) delibera la partecipazione ad associazioni
senza fini di lucro operanti in Italia ed all'estero;
r) delibera le disposizioni interne per assicurare
il proprio regolare funzionamento;
s) propone al Ministro dei trasporti e della
navigazione i provvedimenti da adottare in ordine ai poteri di
verifica e di controllo, previsti dalla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 11;
t) cura i rapporti con tutte le pubbliche
amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e chiede
ad essi ed ai soggetti coinvolti nell'attività di trasporto
merci, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle sue funzioni;
u) delibera le norme concernenti la propria
organizzazione interna, disciplinando il rapporto con i
comitati per l'Albo nazionale, ai fini della gestione delle
spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato.
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