| (Statuto dell'ANAT).
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 20, in
sede di prima applicazione della presente legge, il CCAT
delibera lo statuto dell'ANAT, da approvare con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Lo statuto contiene i princìpi generali in materia di
ordinamento ed organizzazione dell'ANAT, di disciplina del
rapporto di lavoro e di impiego del personale dipendente, di
amministrazione e contabilità, in conformità ai seguenti
criteri:
a) l'ANAT deve essere strutturata in una unità
centrale ed in unità periferiche aventi sede rispettivamente
presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione e presso ciascuno degli uffici
provinciali della Direzione stessa;
b) la distribuzione delle funzioni e delle
competenze tra gli uffici centrali e periferici dell'ANAT deve
tenere conto dell'esigenza di assicurare a questi ultimi
un'autonomia gestionale ed operativa che consenta il
soddisfacimento delle esigenze locali, nonchè il
raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei
programmi in sede locale;
c) la struttura organizzativa deve garantire in
ogni caso l'efficacia del servizio prestato, l'economicità
gestionale e la produttività dell'ANAT e del personale;
d) il rapporto di lavoro e di impiego del
personale dipendente dall'ANAT deve essere ricondotto sotto la
disciplina del diritto civile e regolato mediante contratti
collettivi ed individuali, con l'individuazione delle materie
riservate alla contrattazione;
e) le controversie di lavoro del personale
dipendente sono affidate alla competenza del pretore, in
funzione di giudice del lavoro;
f) l'ANAT deve provvedere alla formazione,
qualificazione ed aggiornamento professionale del proprio
personale;
g) non possono essere previsti trattamenti
economici meno favorevoli ai lavoratori rispetto a quelli
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Nelle materie indicate al comma 2, le disposizioni
applicative delle norme statutarie sono adottate dal CCAT, con
propria deliberazione motivata.
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4. Con la medesima modalità di cui al comma 3 si procede
alla individuazione degli uffici e delle corrispondenti
funzioni, nel rispetto dei princìpi di razionalizzazione delle
funzioni e di articolazione degli uffici per funzioni
omogenee, nonchè alla definizione delle qualifiche funzionali
e dei profili professionali rivestiti dal personale statale
trasferito ai sensi dell'articolo 20.
5. Per il perseguimento delle finalità indicate alle
lettere e), l) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 e
per l'espletamento della relativa attività possono essere
costituite presso l'ANAT una o più gestioni separate, con
autonomia organizzativa e contabile, secondo criteri e
modalità deliberati dal CCAT.
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