| (Comitati provinciali dell'autotrasporto
per conto terzi).
1. I comitati provinciali dell'autotrasporto per conto
terzi sono organi con attribuzioni proprie o delegate dal
CCAT.
2. Ogni comitato provinciale è composto:
a) dal funzionario preposto alla direzione
dell'ufficio provinciale dell'ANAT, con funzione di
presidente;
b) da un funzionario della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
capoluogo di provincia in cui ha sede il comitato, designato
dal direttore dell'uffico provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
c) da un funzionario della prefettura del
capoluogo di provincia in cui ha sede il comitato, designato
dal prefetto;
d) da un rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, designato dal presidente
della stessa;
e) da cinque rappresentanti delle associazioni
locali aderenti alle associazioni nazionali di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera c), e da un
rappresentante degli organismi provinciali delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera
d), che contino fra i propri associati enti cooperativi
di autotrasporto di cose per conto di terzi;
f) da un esperto, designato dal presidente della
giunta provinciale;
g) dal segretario, che partecipa alle sedute con
voto consultivo.
3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c), d), e),
f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, durano in carica
cinque anni, salvo revoca dell'ente designante, e possono
essere riconfermati.
4. Ogni comitato provinciale elegge il vice presidente,
scelto tra i rappresentanti indicati alla lettera e) del
comma 2.
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