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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65387
DDL5527-0052
Relazione Camera n. 5527-A (DDL13-5527-A)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.52 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C5527A, C487A, C2319A, C5037A. TESTIPDL
...C5527A, C487A, C2319A, C5037A.
...n. 2319 d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5527A ZZ13 ZZPD ZZRM
           (Comitati provinciali dell'autotrasporto
                      per conto terzi).
     1.  I comitati provinciali dell'autotrasporto per conto
  terzi sono organi con attribuzioni proprie o delegate dal
  CCAT.
     2.  Ogni comitato provinciale è composto:
         a)  dal funzionario preposto alla direzione
  dell'ufficio provinciale dell'ANAT, con funzione di
  presidente;
         b)  da un funzionario della Direzione generale
  della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
  capoluogo di provincia in cui ha sede il comitato, designato
  dal direttore dell'uffico provinciale della motorizzazione
  civile e dei trasporti in concessione;
         c)  da un funzionario della prefettura del
  capoluogo di provincia in cui ha sede il comitato, designato
  dal prefetto;
         d)  da un rappresentante della camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura, designato dal presidente
  della stessa;
         e)  da cinque rappresentanti delle associazioni
  locali aderenti alle associazioni nazionali di cui
  all'articolo 7, comma 2, lettera  c),  e da un
  rappresentante degli organismi provinciali delle associazioni
  nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
  cooperativo di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera
  d),  che contino fra i propri associati enti cooperativi
  di autotrasporto di cose per conto di terzi;
         f)  da un esperto, designato dal presidente della
  giunta provinciale;
         g)  dal segretario, che partecipa alle sedute con
  voto consultivo.
     3.  I rappresentanti di cui alle lettere  b), c), d), e),
  f)  e  g)  del comma 2 sono nominati con decreto del
  Ministro dei trasporti e della navigazione, durano in carica
  cinque anni, salvo revoca dell'ente designante, e possono
  essere riconfermati.
     4.  Ogni comitato provinciale elegge il vice presidente,
  scelto tra i rappresentanti indicati alla lettera  e)  del
  comma 2.
 
DATA=990721 FASCID=DDL13-5527-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5527 TOTPAG=0048 TOTDOC=0071 NDOC=0052 TIPDOC=P DOCTIT=0043 COMM= PD PAGINIZ=0039 RIGINIZ=015 PAGFIN=0039 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=39 SORTRES= SORTDDL=552700A00 FASCIDC=13DDL5527 A SORTNAV=0552700A000 00000 ZZDDLC5527A NDOC0052 TIPDOCP DOCTIT0043 NDOC0043



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