| (Componenti effettivi e supplenti).
1. Nel CCAT e nei comitati provinciali, in corrispondenza
di ciascun componente, è contemporaneamente nominato un
supplente, che partecipa alle sedute in assenza del
titolare.
2. I componenti supplenti di cui al comma 1 sono nominati
con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti di
nomina dei componenti effettivi.
3. I componenti dei comitati di cui al comma 1 che, senza
giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte
consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti per il
periodo residuo necessario al completamento del quinquennio,
con la medesima procedura prevista per la nomina del
titolare.
4. I componenti del CCAT e dei comitati provinciali non
possono essere vincolati da mandato imperativo e posssono
essere sostituiti dalle amministrazioni e dalle associazioni
che li hanno designati.
5. I componenti del CCAT e dei comitati provinciali,
scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica
fino alla loro sostituzione, ovvero alla loro riconferma.
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