| (Condizioni generali di esercizio
dell'attività di autotrasporto).
1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, su proposta del CCAT, sono dettate le condizioni
generali di esercizio della attività di autotrasporto di cose
per conto di terzi.
2. In particolare, le condizioni generali di cui al comma
1 prevedono:
a) le indicazioni sul tipo di autotrasporto
effettuato, con riferimento alle eventuali autorizzazioni,
nonché agli altri documenti contrattuali scambiati tra
committente e vettore. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione stabilisce le condizioni di coordinamento tra
l'attività amministrativa dell'ANAT e quella delle commissioni
previste dall'articolo 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
in modo da consentire un adeguato controllo del parco degli
automezzi circolanti affinché l'offerta del trasporto merci su
strada sia adeguata alla domanda. Il vettore deve indicare
sulla bolla di accompagnamento dei beni trasportati o sugli
altri documenti integrativi del contratto di autotrasporto il
tipo di trasporto effettuato nonché gli estremi della relativa
licenza o autorizzazione;
b) l'integrale rispetto da parte di entrambi i
contraenti delle disposizioni vigenti in tema di sicurezza
stradale, tutela dell'ambiente e del lavoro. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione, su proposta del CCAT e di
intesa con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e
dell'ambiente, emana i provvedimenti di regolamentazione
dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per
conto terzi, tenuto conto delle citate esigenze. Il rilascio
di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto
terzi è, comunque, subordinato alla presentazione di
comprovati elementi di capacità produttiva interna da parte
dell'impresa richiedente;
c) la disciplina di calcolo del costo minimo della
prestazione di autotrasporto nonché di eventuali oneri o
prestazioni accessorie del vettore conseguenti il rispetto da
parte dello stesso delle disposizioni di cui al presente
articolo. I parametri da assumere a riferimento per tale
calcolo sono:
1) la durata necessaria per lo svolgimento del
trasporto nel pieno rispetto della normativa vigente;
2) i tempi durante i quali l'automezzo e l'autista
sono a disposizione per il carico e lo scarico della merce;
3) le prestazioni effettivamente svolte dal
trasportatore o dai suoi preposti;
4) le spese di carburante, manutenzione e ammortamento
veicoli, le spese generali aziendali e la remunerazione del
capitale e del lavoro impiegato;
d) l'adeguamento dei massimali risarcitori di
responsabilità vettoriale e le condizioni generali di polizza
stipulate a titolo oneroso a favore del soggetto al quale
spetta il risarcimento in relazione alle merci trasportate.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, su
proposta del CCAT, e di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica i
casi di colpa grave vettoriale in relazione ai quali non sono
applicabili i massimali risarcitori di cui all'articolo 1
della legge 22 agosto 1985, n. 450, come sostituito
dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
convertito, con modificazioni, della legge 27 maggio 1993, n.
162.
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