| (Regime sanzionatorio).
1. Le condizioni generali di esercizio dell'autotrasporto
di cui all'articolo 15 sono inderogabili e di ordine
pubblico.
2. L'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 è
prescritta sia nei confronti del vettore sia del committente.
Pag. 42
La loro puntuale applicazione è affidata ai comitati
provinciali per l'albo di cui al comma 3 dell'articolo 1.
3. La violazione delle condizioni di cui al comma 1
comporta, per l'impresa di autotrasporto di cose per conto di
terzi iscritta all'albo nazionale, la sospensione dallo stesso
da uno a sei mesi, e la radiazione in caso di recidiva; per
l'impresa non iscritta, l'obbligo di sospendere l'attività di
autotrasporto di cose per conto di terzi nel territorio
italiano per eguale periodo; per il commitente la sanzione
amministrativa da lire tre milioni fino a un massimo di lire
sei milioni, a seconda del numero degli autotrasporti in
relazione ai quali la medesima violazione è stata
accertata.
4. In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto un
automezzo adibito al trasporto di cose per conto di terzi,
l'agente od organo accertatore procede alla verifica delle
condizioni generali di autotrasporto applicabili al caso e,
qualora ne ravvisi la violazione, procede a redigere rapporto
al comitato provinciale per l'Albo territorialmente
competente. Se la violazione risulta imputabile al vettore, i
massimali di responsabilità vettoriale non operano, mentre la
relativa responsabilità risarcitoria si estende al soggetto
che ha affidato la merce per il trasporto.
5. Nel caso in cui, in occasione dell'esecuzione di un
trasporto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo
15, siano commessi i reati di cui agli articoli 575 e 582 del
codice penale, ai titolari delle imprese di trasporto e al
committente sono applicate le pene accessorie di cui agli
articoli 28 e 30 del codice penale, da un minimo di sei mesi
ad un massimo di tre anni, a seconda della gravità del reato
commesso.
6. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 si provvede alla
confisca del veicolo con cui è eseguito il trasporto e del
carico trasportato, se già sequestrati.
7. A chiunque rifiuta di sottoporsi alle verifiche ed ai
controlli di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 11, ovvero fornisce false informazioni in merito
agli stessi, si applica, se il fatto non costituisce reato, la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
400.000 a lire 4.000.000.
| |