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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65393
DDL5527-0058
Relazione Camera n. 5527-A (DDL13-5527-A)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.58 (che inizia a pag.41 dello stampato)
...C5527A, C487A, C2319A, C5037A. TESTIPDL
...C5527A, C487A, C2319A, C5037A.
...n. 2319 d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5527A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Regime sanzionatorio).
     1.  Le condizioni generali di esercizio dell'autotrasporto
  di cui all'articolo 15 sono inderogabili e di ordine
  pubblico.
     2.  L'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 è
  prescritta sia nei confronti del vettore sia del committente.
 
                              Pag. 42
 
  La loro puntuale applicazione è affidata ai comitati
  provinciali per l'albo di cui al comma 3 dell'articolo 1.
     3.  La violazione delle condizioni di cui al comma 1
  comporta, per l'impresa di autotrasporto di cose per conto di
  terzi iscritta all'albo nazionale, la sospensione dallo stesso
  da uno a sei mesi, e la radiazione in caso di recidiva; per
  l'impresa non iscritta, l'obbligo di sospendere l'attività di
  autotrasporto di cose per conto di terzi nel territorio
  italiano per eguale periodo; per il commitente la sanzione
  amministrativa da lire tre milioni fino a un massimo di lire
  sei milioni, a seconda del numero degli autotrasporti in
  relazione ai quali la medesima violazione è stata
  accertata.
     4.  In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto un
  automezzo adibito al trasporto di cose per conto di terzi,
  l'agente od organo accertatore procede alla verifica delle
  condizioni generali di autotrasporto applicabili al caso e,
  qualora ne ravvisi la violazione, procede a redigere rapporto
  al comitato provinciale per l'Albo territorialmente
  competente.  Se la violazione risulta imputabile al vettore, i
  massimali di responsabilità vettoriale non operano, mentre la
  relativa responsabilità risarcitoria si estende al soggetto
  che ha affidato la merce per il trasporto.
     5.  Nel caso in cui, in occasione dell'esecuzione di un
  trasporto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo
  15, siano commessi i reati di cui agli articoli 575 e 582 del
  codice penale, ai titolari delle imprese di trasporto e al
  committente sono applicate le pene accessorie di cui agli
  articoli 28 e 30 del codice penale, da un minimo di sei mesi
  ad un massimo di tre anni, a seconda della gravità del reato
  commesso.
     6.  Nei casi previsti ai commi 4 e 5 si provvede alla
  confisca del veicolo con cui è eseguito il trasporto e del
  carico trasportato, se già sequestrati.
     7.  A chiunque rifiuta di sottoporsi alle verifiche ed ai
  controlli di cui alla lettera  g)  del comma 1
  dell'articolo 11, ovvero fornisce false informazioni in merito
  agli stessi, si applica, se il fatto non costituisce reato, la
  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
  400.000 a lire 4.000.000.
 
DATA=990721 FASCID=DDL13-5527-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5527 TOTPAG=0048 TOTDOC=0071 NDOC=0058 TIPDOC=P DOCTIT=0043 COMM= PD PAGINIZ=0041 RIGINIZ=070 PAGFIN=0042 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=41 PAGEFIN=42 SORTRES= SORTDDL=552700A00 FASCIDC=13DDL5527 A SORTNAV=0552700A000 00000 ZZDDLC5527A NDOC0058 TIPDOCP DOCTIT0043 NDOC0043



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