| (Delegificazione e norme regolamentari).
1. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento
concernenti le materie di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
applicabili all'autotrasporto, compatibili con la disciplina
dettata dalla presente legge e con le disposizioni non
derogabili del codice civile, restano in vigore fino
all'adozione del regolamento di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. Il CCAT, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede ad unificare le disposizioni di
cui al comma 1 in uno schema di regolamento da sottoporre
all'approvazione del Ministro dei trasporti e della
navigazione, nel rispetto, comunque, dei criteri e dei
princìpi previsti dagli articoli 15 e 16. Il Ministro,
esaminato il testo, lo trasmette al CCAT, con le eventuali
osservazioni, entro un mese dall'invio. Ricevute le eventuali
controdeduzioni del CCAT, il Ministro dei trasporti e della
navigazione attiva, entro i quindici giorni successivi, la
procedura prevista all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Lo schema di regolamento è altresì
trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il
Ministro dei trasporti e della navigazione emana, con proprio
decreto, il regolamento, anche in mancanza di tale parere. Il
regolamento e le successive modifiche non possono contenere
norme in contrasto con la presente legge e con la normativa
comunitaria vigente in materia.
3. L'aggiornamento del regolamento di cui al comma 2 è
disposto con successive norme regolamentari. Le disposizioni
di attuazione sono adottate con deliberazione del CCAT.
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4. In via provvisoria e fino all'adozione dello statuto di
cui all'articolo 9 e degli altri provvedimenti normativi
previsti dal presente articolo e dalle disposizioni
transitorie e di attuazione della presente legge, continuano
ad applicarsi le norme legislative e regolamentari attualmente
in vigore.
5. La proroga della data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente articolo può essere disposta
dal Ministro dei trasporti e della navigazione prima della
scadenza del termine di cui al comma 2, ma in ogni caso non
può pregiudicare l'operatività del CCAT e degli altri organi
dell'ANAT.
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