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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65394
DDL5527-0059
Relazione Camera n. 5527-A (DDL13-5527-A)
(suddiviso in 71 Unità Documento)
Unità Documento n.59 (che inizia a pag.42 dello stampato)
...C5527A, C487A, C2319A, C5037A. TESTIPDL
...C5527A, C487A, C2319A, C5037A.
...n. 2319 d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5527A ZZ13 ZZPD ZZRM
           (Delegificazione e norme regolamentari).
     1.  Tutte le disposizioni di legge e di regolamento
  concernenti le materie di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
  applicabili all'autotrasporto, compatibili con la disciplina
  dettata dalla presente legge e con le disposizioni non
  derogabili del codice civile, restano in vigore fino
  all'adozione del regolamento di cui al comma 2 del presente
  articolo.
     2.  Il CCAT, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, provvede ad unificare le disposizioni di
  cui al comma 1 in uno schema di regolamento da sottoporre
  all'approvazione del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, nel rispetto, comunque, dei criteri e dei
  princìpi previsti dagli articoli 15 e 16.  Il Ministro,
  esaminato il testo, lo trasmette al CCAT, con le eventuali
  osservazioni, entro un mese dall'invio.  Ricevute le eventuali
  controdeduzioni del CCAT, il Ministro dei trasporti e della
  navigazione attiva, entro i quindici giorni successivi, la
  procedura prevista all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge
  23 agosto 1988, n. 400.  Lo schema di regolamento è altresì
  trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della
  Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni
  dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
  permanenti competenti per materia.  Decorso tale termine il
  Ministro dei trasporti e della navigazione emana, con proprio
  decreto, il regolamento, anche in mancanza di tale parere.  Il
  regolamento e le successive modifiche non possono contenere
  norme in contrasto con la presente legge e con la normativa
  comunitaria vigente in materia.
     3.  L'aggiornamento del regolamento di cui al comma 2 è
  disposto con successive norme regolamentari.  Le disposizioni
  di attuazione sono adottate con deliberazione del CCAT.
 
                              Pag. 43
 
     4.  In via provvisoria e fino all'adozione dello statuto di
  cui all'articolo 9 e degli altri provvedimenti normativi
  previsti dal presente articolo e dalle disposizioni
  transitorie e di attuazione della presente legge, continuano
  ad applicarsi le norme legislative e regolamentari attualmente
  in vigore.
     5.  La proroga della data di entrata in vigore delle
  disposizioni di cui al presente articolo può essere disposta
  dal Ministro dei trasporti e della navigazione prima della
  scadenza del termine di cui al comma 2, ma in ogni caso non
  può pregiudicare l'operatività del CCAT e degli altri organi
  dell'ANAT.
 
DATA=990721 FASCID=DDL13-5527-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5527 TOTPAG=0048 TOTDOC=0071 NDOC=0059 TIPDOC=P DOCTIT=0043 COMM= PD PAGINIZ=0042 RIGINIZ=042 PAGFIN=0043 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=42 PAGEFIN=43 SORTRES= SORTDDL=552700A00 FASCIDC=13DDL5527 A SORTNAV=0552700A000 00000 ZZDDLC5527A NDOC0059 TIPDOCP DOCTIT0043 NDOC0043



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