| (Composizione del CCAT e dei comitati provinciali
dell'autotrasporto per conto di terzi in sede di prima
applicazione della legge).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli
attuali componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi e dei comitati
provinciali per l'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni, restano in carica in qualità,
rispettivamente, di membri del CCAT e dei comitati provinciali
per l'autotrasporto per conto di terzi istituiti dalla
presente legge, fino al compimento del periodo di cinque anni,
decorrenti dalla loro nomina ai sensi degli articoli 3 e 4
della citata legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni.
2. Fino alla data di adozione dello statuto dell'ANAT e
delle relative disposizioni applicative, il Comitato centrale
per l'albo nazionale ed comitati provinciali di cui alla legge
6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, assumono le
funzioni dirigenziali esercitate dai dirigenti generali, dagli
altri dirigenti e dagli altri funzionari posti a capo degli
organi ed uffici centrali e periferici aventi competenza in
ordine alle funzioni ed attribuzioni trasferite all'ANAT ai
sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge.
3. Il comitato centrale ed i comitati provinciali di cui
al comma 2 possono delegare le funzioni di cui al medesimo
comma ai propri componenti o ai funzionari che alla data di
entrata in vigore della presente legge prestano servizio
presso gli organi ed uffici centrali e periferici della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione, e facenti parte del contingente del personale
trasferito all'ANAT ai sensi dell'articolo 20.
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