| (Disposizioni contabili ed amministrative).
1. Per il funzionamento dell'unità centrale e di quelle
periferiche dell'ANAT sono assegnati a quest'ultima i beni
immobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature e
gli altri beni mobili di proprietà dello Stato e che alla data
di entrata in vigore della presente legge risultano
inventariati alla Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, ed in uso presso gli
organi ed uffici centrali e periferici della stessa Direzione
per l'espletamento delle competenze e funzioni trasferite ai
sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3; a tale fine si deve tenere
conto anche dei beni utilizzati dal personale trasferito alle
dipendenze dell'ANAT ai sensi dell'articolo 20.
2. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, previa intesa con l'ANAT, provvede a
consegnare a quest'ultima, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con elenchi analitici,
gli atti degli organi e degli uffici centrali e periferici,
concernenti l'espletamento delle funzioni e delle competenze
trasferite di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, relativamente
ad affari non ancora esauriti e a pratiche definite o in corso
di trattazione, unitamente alla rispettiva documentazione.
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