| (Disposizioni riguardanti il personale).
1. In sede di prima applicazione della presente legge ed
ai fini dell'attuazione dei compiti da essa previsti, il
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personale statale di ruolo avente qualifica funzionale non
inferiore alla sesta, fatta eccezione per quello avente
qualifica dirigenziale, in servizio in base ad atti o
provvedimenti adottati anteriormente al 30 giugno 1995 presso
gli organi ed uffici centrali e periferici della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, aventi competenza in merito alle funzioni e
competenze trasferite all'ANAT ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 1, ed addetto all'espletamento dei compiti ad
essa affidati, è posto a disposizione ed alle dipendenze
dell'ANAT.
2. Il personale statale, di ruolo o con qualifica
funzionale non superiore alla quinta è ridotto in proporzione
alle funzioni e competenze trasferite ed è posto a
disposizione ed alle dipendenze dell'ANAT.
3. Ai fini dell'individuazione del contingente di
personale da trasferire ai sensi dei commi 1 e 2, si tiene
conto delle unità di personale necessarie per l'espletamento
del lavoro occorrente per l'assolvimento di compiti connessi
alle funzioni e competenze trasferite all'ANAT secondo le
rilevazioni effettuate dalla Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in
ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e sulla base delle procedure previste dal
Ministro per la funzione pubblica.
4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3, che non intende
passare alle dipendenze dell'ANAT, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha
facoltà di optare per la permanenza anche in soprannumero nei
ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione, o chiedere di essere trasferito,
nel rispetto delle norme vigenti in materia di mobilità del
personale nel pubblico impiego, presso altre amministrazioni
dello Stato.
5. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo
nazionale di lavoro, il personale trasferito alle dipendenze
dell'ANAT conserva il complessivo trattamento giuridico,
economico e di quiescenza in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge, ed è trasferito con l'anzianità
di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle
svolte nell'amministrazione di provenienza. L'onere
finanziario di tale trasferimento è posto a carico
dell'ANAT.
6. Il personale di cui al presente articolo è ammesso a
corsi di qualificazione ed aggiornamento sulla base di criteri
e modalità fissati con deliberazione del CCAT, al termine dei
quali è sottoposto ad una prova valutativa di capacità ai fini
dell'eventuale inserimento definitivo nell'organico dell'ANAT.
Coloro che non superano tale prova possono esercitare la
facoltà di cui al comma 4.
7. Restano comunque in servizio, anche in soprannumero,
presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, i dirigenti generali e gli altri
dirigenti che, anche anteriormente alla definizione della
pianta organica dell'ANAT, non risultano utilizzati presso
l'ANAT.
8. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino all'adozione dello statuto e delle relative disposizioni
applicative di cui all'articolo 9, per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 18, commi 2 e 3.
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