| (Disposizioni finanziarie).
1. L'esercizio finanziario dell'ANAT coincide con quello
delle altre amministrazioni dello Stato.
2. L'ANAT è tenuta all'osservanza delle norme sulla
contabilità generale dello Stato in materia di bilanci, in
quanto compatibili con la presente legge.
3. Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa
dell'ANAT è presentato per l'approvazione al Parlamento, in
allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti
e della navigazione. Il conto consuntivo è allegato in
appendice al rendiconto generale dello Stato.
4. Le entrate dell'ANAT sono costituite:
a) in sede di prima applicazione della presente
legge, dalle somme derivanti dalla riduzione degli
stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
1997 destinati all'espletamento delle funzioni e competenze
trasferite ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, ed alla
retribuzione del personale di cui all'articolo 20, passato
alle dipendenze dell'ANAT;
b) da un contributo annuo a carico dello Stato
nella misura da determinare annualmente con la legge
finanziaria. Per l'esercizio finanziario 1997 l'importo di
tale contributo non può essere inferiore alle somme assegnate
all'ANAT ai sensi della lettera a). Per gli esercizi
finanziari successivi il contributo non può essere inferiore,
per ciascun esercizio, a quello dell'esercizio precedente;
c) dalle quote versate ai sensi dell'articolo 2
della legge 27 maggio 1993, n. 162, e del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994,
n. 681, dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di
terzi iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi;
d) dai proventi di qualsiasi natura derivanti
dall'erogazione dei servizi e dall'espletamento delle attività
di cui all'articolo 2;
e) dalle somme derivanti da sovvenzioni,
finanziamenti ed altri fondi concessi o comunque acquisiti in
base alle disposizioni dell'Unione europea, nazionali
regionali, per il raggiungimento delle finalità e per
l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2.
5. La parte degli stanziamenti di bilancio relativi ai
capitoli concernenti l'espletamento delle attività di cui alle
lettere d), e), f), l), m) ed n) del comma 1
dell'articolo 2, che non sia stata impegnata alla chiusura
dell'anno finanziario, è utilizzata negli esercizi successivi.
Le somme che comunque si rendano disponibili sulle dotazioni
dei capitoli stessi, possono essere utilizzate anche negli
esercizi successivi. Gli ordini di accreditamento emessi
dall'ANAT a carico della parte ordinaria di bilancio, purché
non siano stati emessi in conto residui, e quelli emessi
nell'esercizio delle gestioni separate eventualmente
costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 5, che siano
rimasti in tutto od in parte non estinti alla fine
dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente o per
la parte non estinta all'esercizio successivo.
6. Le somme di cui ai alle lettere c), d) ed
e) del comma 4, disponibili in eccedenza rispetto alle
prevedibili necessità dell'ANAT, possono essere imputate ad un
Pag. 46
conto corrente fruttifero presso una banca avente rilevanza
nazionale od essere investite in titoli di Stato.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulle entrate
nonché in sede consuntiva sulle spese dell'ANAT e può
richiedere tutti i documenti da cui traggono origine le spese.
Le competenze della Corte dei conti sono esercitate dalla
delegazione della Corte stessa presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione.
8. L'ANAT può avvalersi del patrocinio e della consulenza
legale dell'Avvocatura dello Stato.
9. L'ANAT gode del trattamento spettante alle altre
amministrazioni dello Stato agli effetti tributari, nonché per
quanto riguarda il servizio postale, telegrafico, telefonico e
per la fornitura dell'energia elettrica.
| |