| (Pagamento dei premi all'INAIL).
1. Il pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei premi dovuti dalle
imprese che esercitano autotrasporto di cose per conto di
terzi, previsti alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi,
approvata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 18 giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, e
successive modificazioni, è effettuato ai sensi del secondo
comma dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato
dall'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede a modificare la tabella 1
allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 21 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 29 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce
di tariffa 9121 della tariffa premi, approvata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 giugno 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno
1988, e successive modificazioni, nella classe di rischio
5^.
| |