| (Tasse automobilistiche).
1. I commi trentunesimo e trentaduesimo dell'articolo 5
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono
abrogati.
2. Per le imprese che esercitano attività di autotrasporto
di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298, e che posseggono un numero di
rimorchi o semirimorchi superiore al numero di motrici o
trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene con
riferimento al massimo peso trainabile delle motrici o dei
trattori medesimi.
3. I minori introiti derivanti dall'attuazione del comma 1
sono compensati da maggiori trasferimenti da parte dello Stato
alle regioni a statuto ordinario.
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