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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65408
DDL5528-0002
Progetto di legge Camera n. 5528 - testo presentato - (DDL13-5528)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5528. TESTIPDL
...C5528.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5528 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Le attività di accoglienza nelle
  zone agricole si sono sviluppate nel nostro Paese con maggiore
  difficoltà rispetto ad altri Paesi europei.    Ancora oggi
  tale attività si può considerare un'esperienza consolidata
  solo in alcune regioni.  L'agriturismo ricopre risvolti
  importanti non solo per l'importante funzione di integrazione
  del reddito agricolo, ma anche per le sue caratteristiche di
  attività ecocompatibile.
     L'agriturismo è già in molte zone del Paese una valida
  alternativa ecologica al turismo di massa concentrato in
  determinate località; esso contribuisce alla diversificazione
  dell'offerta turistica e ne amplia il campo delle
  prestazioni.
     La domanda di agriturismo è in costante aumento, ma il suo
  sviluppo imprenditoriale è messo in forse da normative
  obsolete.
     L'agriturismo è disciplinato da una legge quadro
  nazionale, la legge 5 dicembre 1985, n. 730 ("Disciplina
  dell'agriturismo"), che ne offre la definizione, indica le
  attività realizzabili, stabilisce le competenze delle regioni
  e detta norme e princìpi in materia di autorizzazioni
  amministrative e di programmazione.  Alla legge n. 730 del 1985
  hanno fatto seguito due circolari esplicative dell'ex
  Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attualmente
  Ministero per le politiche agricole, emanate rispettivamente
  in data 27 giugno 1986 e 23 aprile 1993.  I princìpi generali
  fissati dalla citata legge quadro sono stati recepiti e
  precisati dalle leggi regionali alle quali devono fare
  riferimento gli imprenditori agricoli che intendono esercitare
  l'attività agrituristica.
     Secondo la citata legge n. 730 del 1985 per attività
  agrituristiche "si intendono esclusivamente le attività di
 
                               Pag. 2
 
  ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli
  di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o
  associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230- bis
  del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria
  azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto
  alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e
  allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere
  principali".
     Per esercitare l'attività agrituristica, occorre dunque
  essere imprenditori agricoli (non è necessario esserlo a
  titolo principale o essere coltivatori diretti) ed organizzare
  l'ospitalità nell'ambito dell'azienda, utilizzando risorse
  dell'azienda (edifici, prodotti, manodopera).  A proposito
  della qualifica di imprenditore agricolo, la precisazione
  contenuta nella circolare dell'ex Ministero dell'agricoltura e
  delle foreste del 27 giugno 1986 (prima circolare applicativa
  della legge n. 730 del 1985) chiarisce: "Quanto ai requisiti
  soggettivi, potrà intraprendere l'attività agrituristica
  qualunque imprenditore agricolo o familiare partecipe
  all'impresa agricola.  Quindi lo svolgimento di attività
  agrituristica non è riservato ai soli imprenditori agricoli a
  titolo principale, ma è liberamente consentito a chiunque
  eserciti un'impresa agricola, a qualunque titolo (proprietà,
  affitto o altro) ed in qualunque forma (singola o
  associata".
     La presente proposta di legge si inserisce nell'alveo
  della citata legge n. 730 del 1985 con il solo scopo di
  apportare alcune modifiche tese ad eliminare, per quanto
  possibile, inutili e gravosi vincoli, legati alle eccessive
  procedure burocratiche previste dalla legge medesima.  La legge
  quadro infatti ha, a suo tempo, equiparato le attività
  agrituristiche alle altre attività ricettive in relazione ai
  requisiti in materia di igiene e per l'aspetto urbanistico,
  limitandone fortemente l'espansione.
     Obiettivo della presente proposta di legge è da un lato
  aggiornare la definizione di azienda agrituristica, dall'altro
  limitare il più possibile la discrezionalità delle
  amministrazioni pubbliche riguardo al rilascio delle diverse
  autorizzazioni all'apertura di un'azienda agrituristica,
  attraverso la semplificazione delle norme vigenti.
     La proposta di legge, che consta di un articolo unico,
  interviene a modifica del terzo comma dell'articolo 2 della
  legge n. 730 del 1985 stabilendo requisiti più ampi e meno
  cogenti riguardo all'offerta di ricettività e/o di
  ristorazione, e di ospitalità anche in spazi aperti destinati
  alla sosta di campeggiatori.  Si stabilisce, inoltre, che, per
  quanto riguarda la somministrazione di pasti e di bevande,
  comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, essi
  devono essere basati su prodotti tipici della gastronomia
  della zona, con l'utilizzazione di materie prime provenienti,
  in prevalenza, da aziende agricole locali, ivi comprese le
  bevande a carattere alcolico e superalcolico, evitando con ciò
  di condizionare tale attività al prevalente utilizzo di
  prodotti della singola azienda.
     All'articolo 3 della legge n. 730 del 1985 è abrogato il
  secondo comma, ai sensi del quale le regioni hanno il potere
  di individuare i comuni nei cui centri abitati possono essere
  utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a
  propria abitazione dell'imprenditore agricolo che svolga la
  propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel
  medesimo comune o in comune limitrofo, ritenendosi tale norma
  in contrasto con lo spirito della legge.
     E' altresì introdotto un nuovo comma all'articolo 3 con lo
  scopo di esentare le attività agrituristiche dagli oneri di
  urbanizzazione dipendenti da autorizzazioni o da concessioni,
  necessarie per l'adeguamento edilizio degli edifici destinati
  all'attività.
     All'articolo 4 della legge n. 730 del 1985 è poi abrogato
  il secondo comma, relativo alle competenze delle regioni in
  materia di sospensione e di revoca delle autorizzazioni
  comunali all'apertura dell'attività agrituristica, in quanto
  diversamente disciplinata.
     E' poi sostituito interamente il primo comma dell'articolo
  5 della legge n. 730 del 1985 riguardante le norme
  igienico-sanitarie.  Alle regioni è demandato il compito di
  stabilire i requisiti degli immobili e delle attrezzature da
 
                               Pag. 3
 
  utilizzare per attività agrituristiche secondo precisi
  criteri:  a)  nella valutazione dei requisiti dei locali
  destinati all'esercizio di alloggi agrituristici, si dovrà
  tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità
  degli edifici esistenti; per tale ragione sarà consentito
  derogare ai limiti di altezza e di superficie arco-illuminante
  previsti dalle norme vigenti;  b)  per le aziende con
  numero non superiore a quindici posti letto e trenta posti
  coperto, sarà sufficiente il requisito di abitabilità già
  esistente per l'edificio che si intende utilizzare, ai sensi
  del regolamento emanato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, e sarà inoltre possibile
  utilizzare la cucina domestica per la preparazione del cibo;
  c)  si prevede una deroga al numero 5.3 del decreto del
  Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relativo
  all'abbattimento di ostacoli e di barriere architettoniche,
  esclusivamente nel caso in cui gli interventi di
  ristrutturazione e di restauro non possano modificare la
  tipologia architettonica degli edifici.
     Inoltre, gli articoli 6 e 7 della citata legge n. 730 del
  1985 sono sostituiti con disposizioni che prevedono, riguardo
  all'autorizzazione amministrativa, che i soggetti interessati
  inviino domanda al sindaco del comune nel quale è collocata
  l'azienda, dichiarando di possedere i requisiti previsti dalla
  legge.  Il sindaco provvede, entro sessanta giorni dall'invio
  della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti e del
  rispetto delle norme igienico-sanitarie; decorso tale termine,
  l'autorizzazione si intende concessa.
     E' inoltre introdotta una nuova norma tendente a
  consentire alle imprese operanti nell'agriturismo l'uso di un
  marchio dell'agriturismo, ai sensi dell'articolo 2570 del
  codice civile, in eventuale aggiunta a marchi o simboli
  regionali, locali o di prodotto.
     Si prevede che gli operatori dell'agriturismo debbano
  esporre il marchio unitamente al documento comprovante
  l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
  di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.  Le regioni devono
  coordinare gli interventi nell'ambito dell'agriturismo, in
  particolare prevedendo marchi di qualità con profilo uniforme
  e incentivando la ristrutturazione degli edifici destinati ad
  entrambe le finalità nel rispetto delle caratteristiche
  ambientali e conservando l'aspetto complessivo degli edifici
  ed i singoli elementi architettonici.
 
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