| Onorevoli Colleghi! - Le attività di accoglienza nelle
zone agricole si sono sviluppate nel nostro Paese con maggiore
difficoltà rispetto ad altri Paesi europei. Ancora oggi
tale attività si può considerare un'esperienza consolidata
solo in alcune regioni. L'agriturismo ricopre risvolti
importanti non solo per l'importante funzione di integrazione
del reddito agricolo, ma anche per le sue caratteristiche di
attività ecocompatibile.
L'agriturismo è già in molte zone del Paese una valida
alternativa ecologica al turismo di massa concentrato in
determinate località; esso contribuisce alla diversificazione
dell'offerta turistica e ne amplia il campo delle
prestazioni.
La domanda di agriturismo è in costante aumento, ma il suo
sviluppo imprenditoriale è messo in forse da normative
obsolete.
L'agriturismo è disciplinato da una legge quadro
nazionale, la legge 5 dicembre 1985, n. 730 ("Disciplina
dell'agriturismo"), che ne offre la definizione, indica le
attività realizzabili, stabilisce le competenze delle regioni
e detta norme e princìpi in materia di autorizzazioni
amministrative e di programmazione. Alla legge n. 730 del 1985
hanno fatto seguito due circolari esplicative dell'ex
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attualmente
Ministero per le politiche agricole, emanate rispettivamente
in data 27 giugno 1986 e 23 aprile 1993. I princìpi generali
fissati dalla citata legge quadro sono stati recepiti e
precisati dalle leggi regionali alle quali devono fare
riferimento gli imprenditori agricoli che intendono esercitare
l'attività agrituristica.
Secondo la citata legge n. 730 del 1985 per attività
agrituristiche "si intendono esclusivamente le attività di
Pag. 2
ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli
di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o
associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230- bis
del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria
azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto
alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e
allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere
principali".
Per esercitare l'attività agrituristica, occorre dunque
essere imprenditori agricoli (non è necessario esserlo a
titolo principale o essere coltivatori diretti) ed organizzare
l'ospitalità nell'ambito dell'azienda, utilizzando risorse
dell'azienda (edifici, prodotti, manodopera). A proposito
della qualifica di imprenditore agricolo, la precisazione
contenuta nella circolare dell'ex Ministero dell'agricoltura e
delle foreste del 27 giugno 1986 (prima circolare applicativa
della legge n. 730 del 1985) chiarisce: "Quanto ai requisiti
soggettivi, potrà intraprendere l'attività agrituristica
qualunque imprenditore agricolo o familiare partecipe
all'impresa agricola. Quindi lo svolgimento di attività
agrituristica non è riservato ai soli imprenditori agricoli a
titolo principale, ma è liberamente consentito a chiunque
eserciti un'impresa agricola, a qualunque titolo (proprietà,
affitto o altro) ed in qualunque forma (singola o
associata".
La presente proposta di legge si inserisce nell'alveo
della citata legge n. 730 del 1985 con il solo scopo di
apportare alcune modifiche tese ad eliminare, per quanto
possibile, inutili e gravosi vincoli, legati alle eccessive
procedure burocratiche previste dalla legge medesima. La legge
quadro infatti ha, a suo tempo, equiparato le attività
agrituristiche alle altre attività ricettive in relazione ai
requisiti in materia di igiene e per l'aspetto urbanistico,
limitandone fortemente l'espansione.
Obiettivo della presente proposta di legge è da un lato
aggiornare la definizione di azienda agrituristica, dall'altro
limitare il più possibile la discrezionalità delle
amministrazioni pubbliche riguardo al rilascio delle diverse
autorizzazioni all'apertura di un'azienda agrituristica,
attraverso la semplificazione delle norme vigenti.
La proposta di legge, che consta di un articolo unico,
interviene a modifica del terzo comma dell'articolo 2 della
legge n. 730 del 1985 stabilendo requisiti più ampi e meno
cogenti riguardo all'offerta di ricettività e/o di
ristorazione, e di ospitalità anche in spazi aperti destinati
alla sosta di campeggiatori. Si stabilisce, inoltre, che, per
quanto riguarda la somministrazione di pasti e di bevande,
comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, essi
devono essere basati su prodotti tipici della gastronomia
della zona, con l'utilizzazione di materie prime provenienti,
in prevalenza, da aziende agricole locali, ivi comprese le
bevande a carattere alcolico e superalcolico, evitando con ciò
di condizionare tale attività al prevalente utilizzo di
prodotti della singola azienda.
All'articolo 3 della legge n. 730 del 1985 è abrogato il
secondo comma, ai sensi del quale le regioni hanno il potere
di individuare i comuni nei cui centri abitati possono essere
utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a
propria abitazione dell'imprenditore agricolo che svolga la
propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel
medesimo comune o in comune limitrofo, ritenendosi tale norma
in contrasto con lo spirito della legge.
E' altresì introdotto un nuovo comma all'articolo 3 con lo
scopo di esentare le attività agrituristiche dagli oneri di
urbanizzazione dipendenti da autorizzazioni o da concessioni,
necessarie per l'adeguamento edilizio degli edifici destinati
all'attività.
All'articolo 4 della legge n. 730 del 1985 è poi abrogato
il secondo comma, relativo alle competenze delle regioni in
materia di sospensione e di revoca delle autorizzazioni
comunali all'apertura dell'attività agrituristica, in quanto
diversamente disciplinata.
E' poi sostituito interamente il primo comma dell'articolo
5 della legge n. 730 del 1985 riguardante le norme
igienico-sanitarie. Alle regioni è demandato il compito di
stabilire i requisiti degli immobili e delle attrezzature da
Pag. 3
utilizzare per attività agrituristiche secondo precisi
criteri: a) nella valutazione dei requisiti dei locali
destinati all'esercizio di alloggi agrituristici, si dovrà
tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità
degli edifici esistenti; per tale ragione sarà consentito
derogare ai limiti di altezza e di superficie arco-illuminante
previsti dalle norme vigenti; b) per le aziende con
numero non superiore a quindici posti letto e trenta posti
coperto, sarà sufficiente il requisito di abitabilità già
esistente per l'edificio che si intende utilizzare, ai sensi
del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, e sarà inoltre possibile
utilizzare la cucina domestica per la preparazione del cibo;
c) si prevede una deroga al numero 5.3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relativo
all'abbattimento di ostacoli e di barriere architettoniche,
esclusivamente nel caso in cui gli interventi di
ristrutturazione e di restauro non possano modificare la
tipologia architettonica degli edifici.
Inoltre, gli articoli 6 e 7 della citata legge n. 730 del
1985 sono sostituiti con disposizioni che prevedono, riguardo
all'autorizzazione amministrativa, che i soggetti interessati
inviino domanda al sindaco del comune nel quale è collocata
l'azienda, dichiarando di possedere i requisiti previsti dalla
legge. Il sindaco provvede, entro sessanta giorni dall'invio
della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti e del
rispetto delle norme igienico-sanitarie; decorso tale termine,
l'autorizzazione si intende concessa.
E' inoltre introdotta una nuova norma tendente a
consentire alle imprese operanti nell'agriturismo l'uso di un
marchio dell'agriturismo, ai sensi dell'articolo 2570 del
codice civile, in eventuale aggiunta a marchi o simboli
regionali, locali o di prodotto.
Si prevede che gli operatori dell'agriturismo debbano
esporre il marchio unitamente al documento comprovante
l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Le regioni devono
coordinare gli interventi nell'ambito dell'agriturismo, in
particolare prevedendo marchi di qualità con profilo uniforme
e incentivando la ristrutturazione degli edifici destinati ad
entrambe le finalità nel rispetto delle caratteristiche
ambientali e conservando l'aspetto complessivo degli edifici
ed i singoli elementi architettonici.
| |