| 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 5 dicembre
1985, n. 730, è sostituito dal seguente:
"Sono attività agrituristiche quelle che possiedono i
seguenti requisiti:
a) offerta di ricettività e/o di ristorazione
svolta in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del
territorio urbanizzato, come delimitato dai piani regionali
generali vigenti; l'offerta può altresì essere esercitata in
frazioni delimitate dal piano regionale generale vigente,
purché in immobili con caratteristiche proprie dell'edilizia
tradizionale della zona;
b) offerta di ospitalità anche in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori;
c) somministrazione di pasti e di bevande basati
su prodotti tipici della gastronomia della zona, con
l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza,
da aziende agricole locali, ivi comprese le bevande a
carattere alcolico e superalcolico;
d) organizzazione di attività ricreative o
culturali nell'ambito dell'azienda".
2. All'articolo 3 della legge 5 dicembre 1985, n. 730,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Eventuali autorizzazioni o concessioni, necessarie per
l'adeguamento edilizio degli edifici destinati ad attività
agrituristica, non sono soggette a oneri di
urbanizzazione".
3. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 5 dicembre
1985, n. 730, le parole: "in funzione dell'azienda e del fondo
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interessato" sono soppresse. Il secondo comma del medesimo
articolo 4 è abrogato.
4. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 dicembre
1985, n. 730, è sostituito dal seguente:
"I requisiti degli immobili e delle attrezzature da
utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle
regioni secondo i seguenti criteri:
a) nella valutazione dei requisiti dei locali
destinati all'esercizio di alloggi agrituristici, si deve
tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità
degli edifici esistenti. E' quindi consentito derogare ai
limiti di altezza e di superficie arco-illuminante previsti
dalle norme vigenti;
b) per le aziende con numero non superiore a
quindici posti letto e a trenta posti coperto, è sufficiente
il requisito di abitabilità già esistente per l'edificio che
si intende utilizzare, ai sensi del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
425. In tali aziende può essere utilizzata la cucina domestica
per la preparazione del cibo;
c) qualora gli interventi di ristrutturazione e di
restauro possano modificare la tipologia architettonica degli
edifici, è consentita una deroga al punto 5.3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relativo
all'abbattimento di ostacoli e di barriere
architettoniche".
5. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6 - (Autorizzazione amministrativa) - 1. I
soggetti di cui all'articolo 2, primo comma, che intendono
svolgere attività agrituristica, inviano domanda al sindaco
del comune nel quale è collocata l'azienda, dichiarando di
possedere i requisiti di cui all'articolo 2, terzo comma.
2. Il sindaco provvede, entro sessanta giorni
dall'invio della domanda di cui al comma 1, alla verifica del
possesso dei requisiti e del rispetto delle norme di cui
all'articolo 5; decorso tale termine, l'autorizzazione si
intende concessa".
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6. L'articolo 7 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Marchio dell'agriturismo). - 1. Alle
imprese operanti nell'agriturismo è consentito l'uso di un
marchio dell'agriturismo, ai sensi dell'articolo 2570 del
codice civile, in eventuale aggiunta a marchi o simboli
regionali, locali o di prodotto.
2. Gli operatori dell'agriturismo devono esporre il
marchio di cui al comma 1 unitamente al documento comprovante
l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Le regioni coordinano gli interventi nell'ambito
dell'agriturismo, in particolare prevedendo marchi di qualità
con profilo uniforme e incentivando la ristrutturazione degli
edifici destinati ad entrambe le finalità nel rispetto delle
caratteristiche ambientali e conservando l'aspetto complessivo
degli edifici ed i singoli elementi architettonici".
7. L'articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, è
abrogato.
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