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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65409
DDL5528-0003
Progetto di legge Camera n. 5528 - testo presentato - (DDL13-5528)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5528. TESTIPDL
...C5528.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5528 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 5 dicembre
  1985, n. 730, è sostituito dal seguente:
     "Sono attività agrituristiche quelle che possiedono i
  seguenti requisiti:
         a)  offerta di ricettività e/o di ristorazione
  svolta in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del
  territorio urbanizzato, come delimitato dai piani regionali
  generali vigenti; l'offerta può altresì essere esercitata in
  frazioni delimitate dal piano regionale generale vigente,
  purché in immobili con caratteristiche proprie dell'edilizia
  tradizionale della zona;
         b)  offerta di ospitalità anche in spazi aperti
  destinati alla sosta di campeggiatori;
         c)  somministrazione di pasti e di bevande basati
  su prodotti tipici della gastronomia della zona, con
  l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza,
  da aziende agricole locali, ivi comprese le bevande a
  carattere alcolico e superalcolico;
         d)  organizzazione di attività ricreative o
  culturali nell'ambito dell'azienda".
     2.  All'articolo 3 della legge 5 dicembre 1985, n. 730,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  il secondo comma è abrogato;
         b)  è aggiunto, in fine, il seguente comma:
       "Eventuali autorizzazioni o concessioni, necessarie per
  l'adeguamento edilizio degli edifici destinati ad attività
  agrituristica, non sono soggette a oneri di
  urbanizzazione".
     3.  Al primo comma dell'articolo 4 della legge 5 dicembre
  1985, n. 730, le parole: "in funzione dell'azienda e del fondo
 
                               Pag. 5
 
  interessato" sono soppresse.  Il secondo comma del medesimo
  articolo 4 è abrogato.
     4.  Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 dicembre
  1985, n. 730, è sostituito dal seguente:
     "I requisiti degli immobili e delle attrezzature da
  utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle
  regioni secondo i seguenti criteri:
         a)  nella valutazione dei requisiti dei locali
  destinati all'esercizio di alloggi agrituristici, si deve
  tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità
  degli edifici esistenti.  E' quindi consentito derogare ai
  limiti di altezza e di superficie arco-illuminante previsti
  dalle norme vigenti;
         b)  per le aziende con numero non superiore a
  quindici posti letto e a trenta posti coperto, è sufficiente
  il requisito di abitabilità già esistente per l'edificio che
  si intende utilizzare, ai sensi del regolamento emanato con
  decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
  425.  In tali aziende può essere utilizzata la cucina domestica
  per la preparazione del cibo;
         c)  qualora gli interventi di ristrutturazione e di
  restauro possano modificare la tipologia architettonica degli
  edifici, è consentita una deroga al punto 5.3 del decreto del
  Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relativo
  all'abbattimento di ostacoli e di barriere
  architettoniche".
     5.  L'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 6 -  (Autorizzazione amministrativa) - 1.  I
  soggetti di cui all'articolo 2, primo comma, che intendono
  svolgere attività agrituristica, inviano domanda al sindaco
  del comune nel quale è collocata l'azienda, dichiarando di
  possedere i requisiti di cui all'articolo 2, terzo comma.
       2.  Il sindaco provvede, entro sessanta giorni
  dall'invio della domanda di cui al comma 1, alla verifica del
  possesso dei requisiti e del rispetto delle norme di cui
  all'articolo 5; decorso tale termine, l'autorizzazione si
  intende concessa".
 
                               Pag. 6
 
     6.  L'articolo 7 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, è
  sostituito dal seguente:
       "Art. 7. -  (Marchio dell'agriturismo). - 1.  Alle
  imprese operanti nell'agriturismo è consentito l'uso di un
  marchio dell'agriturismo, ai sensi dell'articolo 2570 del
  codice civile, in eventuale aggiunta a marchi o simboli
  regionali, locali o di prodotto.
       2.  Gli operatori dell'agriturismo devono esporre il
  marchio di cui al comma 1 unitamente al documento comprovante
  l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
  di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.
       3.  Le regioni coordinano gli interventi nell'ambito
  dell'agriturismo, in particolare prevedendo marchi di qualità
  con profilo uniforme e incentivando la ristrutturazione degli
  edifici destinati ad entrambe le finalità nel rispetto delle
  caratteristiche ambientali e conservando l'aspetto complessivo
  degli edifici ed i singoli elementi architettonici".
     7.  L'articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, è
  abrogato.
 
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